Appropriazione indebita per il marito che impedisce alla ex di riprendersi gli effetti personali

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 37498 del 24 settembre 2009, ha respinto, definendolo inammissibile, il ricorso presentato da un uomo contro la condanna impartitagli dai giudici di merito per appropriazione indebita in quanto lo stesso, dopo la separazione, aveva impedito alla ex moglie di riprendersi l'auto a lei intestata nonché i suoi effetti personali lasciati presso la casa familiare. La Seconda sezione penale ha quindi spiegato che tale fattispecie di reato è da considerare consumata “nel momento in cui il soggetto agente esercita la signoria sul bene uti dominus” senza che sia necessario che “la parte offesa debba formulare un'esplicita e formale richiesta di restituzione dello specifico bene oggetto della interversione del possesso”.
Links Anche in
  • ItaliaOggi – Avvocati Oggi, p. VI – I dispetti fra ex si pagano cari - Alberici

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