Approvate le specifiche tecniche per il versamento della sostitutiva sui leasing immobiliari

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Con provvedimento datato 14 gennaio 2011, il direttore dell’agenzia delle Entrate dispone che l’imposta sostitutiva sui leasing immobiliari in corso al 1° gennaio 2011 andrà versata, entro il prossimo 31 marzo, utilizzando esclusivamente i canali informatici dell’Amministrazione finanziaria e in un’unica soluzione.

Il documento contiene anche le specifiche tecniche per il versamento del tributo. Le specifiche tecniche sono utilizzate anche per la comunicazione telematica dei dati catastali relativi ad immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto già registrati alla data del 1° luglio 2010 (modello “CDC”).

Nel documento si legge, inoltre, che:

- l’assolvimento dell’imposta dovuta da parte di uno dei contraenti comporta l’estinzione dell’obbligo tributario verso l’erario, con effetto anche nei confronti degli altri contraenti;

- l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta anche in relazione ai contratti di locazione finanziaria per i quali, entro il 31 dicembre 2010, sia stato esercitato il diritto di riscatto da parte dell’utilizzatore, ma non sia stato ancora stipulato il relativo contratto di compravendita;

- l’imposta sostitutiva non è, invece, dovuta per i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili rispetto ai quali, entro il 31 dicembre 2010, la società di leasing non abbia ancora acquisito la proprietà;

- la misura dell’imposta sostitutiva è determinata applicando all’importo corrispondente al valore del bene immobile finanziato l’aliquota nella misura rispettivamente del 2% per i fabbricati strumentali e del 3% per i fabbricati abitativi e successivamente scomputando le imposte proporzionali di cui all’articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico di cui al DPR 26 aprile 1986, n. 131, corrisposte in relazione al contratto di locazione finanziaria dell’immobile, ed infine, riducendo l’importo risultante di una percentuale forfetaria pari al 4% moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto.
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