Aree edificabili, al Fisco non basta l’Ici

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Dalla lettura dell’articolo 36, comma 2, del Dl 223/06 si capisce che ai fini dell’Ici, dell’imposta di registro, dell’Irpef e dell’Iva un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sulla base di ciò, molti uffici delle Entrate si avvalgono dei trasferimenti immobiliari, a loro noti, in quanto soggetti alle sopra enunciate imposte per determinare la plusvalenza, che si ritiene assoggettabile a Irpef quale reddito diverso. Il comportamento degli uffici risulta conforme alle delucidazioni contenute nella circolare n, 28/2006, che aveva assegnato natura interpretativa alla disposizione. Tuttavia, queste istruzioni appaiono in contrasto con i principi fissati dallo Statuto del contribuente.
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