Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2010

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Dal 1° gennaio 2010 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.

Con il nuovo anno, infatti, per le persone che non sono soggette alla normativa sull’assegno per il nucleo familiare (Anf) vengono rivisti i limiti di redito mensile. Si tratta di artigiani e commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori che integrano fino a 51 le eventuali giornate di lavoro agricolo dipendente. Oltre ai titolari di pensioni a carico delle gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Nei confronti dei suddetti soggetti (analogamente a quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico o ad essa connessi.

I limiti di reddito familiare da considerare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli Anf e delle quote di maggiorazione di pensione sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro. La misura del tasso d'inflazione programmato per il 2009 è stata pari all’1,5%. A seguito di ciò, sono stati aggiornati i valori da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2010 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare.

Per definire i nuovi limiti di reddito familiare da applicare - con effetto dal 1° gennaio 2010 - ai suddetti soggetti si devono considerare le quattro tabelle allegate alla circolare n. 2 dell’Inps, datata 11 gennaio 2010.

Nel documento di prassi citato, l’Ente previdenziale riporta i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari. I valori risultano così fissati per tutto l'anno 2010:

- Euro 649,19 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;

- Euro 1.136,08 per due genitori.

I nuovi limiti di reddito valgono anche, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 37 – I limiti per gli assegni familiari - Rodà
  • ItaliaOggi, p. 28 – Assegni familiari, cresce il reddito – Comegna

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