Assegno familiare: la convivenza di fatto con il datore non esclude il diritto
Pubblicato il 23 luglio 2025
In questo articolo:
- Convivenza di fatto con il datore e diritto all’ANF
- La questione di legittimità costituzionale
- Normativa rilevante sull’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)
- La decisione della Corte costituzionale
- Diversità giuridica tra coniugio e convivenza di fatto
- Rigetto della questione di legittimità costituzionale
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La convivenza di fatto tra datore di lavoro e lavoratore subordinato non costituisce causa ostativa alla concessione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).
Lo ha puntualizzato la Corte costituzionale con la sentenza n. 120 del 22 luglio 2025, nel pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Venezia.
La decisione conferma la distinzione normativa tra rapporto coniugale e convivenza non formalizzata.
Convivenza di fatto con il datore e diritto all’ANF
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Venezia, sezione lavoro, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del D.P.R. n. 797/1955, nella parte in cui non prevede espressamente l’esclusione dall’ANF per il lavoratore convivente more uxorio con il datore di lavoro.
La Corte rimettente riteneva che l’assenza di una previsione ostativa riferita alla convivenza di fatto potesse determinare una disparità di trattamento rispetto al coniuge, in violazione dell’art. 3 della Costituzione, e alterare la finalità assistenziale dell’ANF, in contrasto con quanto previsto dall’art. 38 della Costituzione.
La vicenda giudiziaria tra INPS e lavoratore convivente
La controversia trae origine da un ricorso dell’INPS relativo a un datore di lavoro che aveva compensato contributi con ANF spettanti a una lavoratrice convivente e madre dei suoi figli. L’INPS aveva contestato tale compensazione, sostenendo che la convivenza dovesse essere equiparata al matrimonio ai fini ostativi.
Normativa rilevante sull’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)
Cos’è l’ANF: definizione e soggetti beneficiari
L’ANF, si rammenta, è una misura economica istituita dall’art. 2 del D.L. n. 69/1988, destinata a sostenere i nuclei familiari dei lavoratori subordinati, dei pensionati e di altri soggetti assimilati, in funzione del reddito familiare complessivo.
Cause di esclusione dall’Assegno per il Nucleo Familiare
L’art. 2 del D.P.R. n. 797/1955 esclude dall’ANF:
- il coniuge del datore di lavoro,
- i parenti e affini fino al terzo grado conviventi con il datore di lavoro.
Tale elencazione è ritenuta tassativa, in quanto rappresenta una deroga al principio generale di concessione della prestazione.
La decisione della Corte costituzionale
Diversità giuridica tra coniugio e convivenza di fatto
Nella propria disamina, la Consulta ha ribadito che la convivenza more uxorio e il matrimonio sono due situazioni giuridiche distinte. Solo in presenza di un contratto di convivenza stipulato ai sensi della Legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà) il convivente può essere assimilato al coniuge ai fini dell’ANF.
La ratio antielusiva della norma
La Corte ha ricordato che la finalità dell’art. 2 del D.P.R. n. 797/1955 è evitare l’autofinanziamento del datore di lavoro. Tuttavia, tale ratio non si applica alla convivenza di fatto, in quanto il convivente non rientra nel nucleo familiare ai fini dell’ANF, salvo nei casi formalizzati dalla legge.
Rigetto della questione di legittimità costituzionale
Non fondatezza rispetto all’art. 3 Costituzione
La Corte costituzionale ha quindi rigettato la questione di legittimità costituzionale in esame, ritenendo non irragionevole la scelta del legislatore di escludere il convivente di fatto dal nucleo familiare rilevante ai fini dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).
Secondo la Corte, la normativa mantiene una coerenza interna, poiché la convivenza di fatto non è considerata né ai fini della concessione né dell’esclusione del beneficio, salvo nei casi in cui sia stata formalizzata tramite contratto di convivenza.
Non fondatezza rispetto all’art. 38 Costituzione
Anche rispetto all’art. 38 della Costituzione, la Corte ha escluso profili di illegittimità.
La mancata esclusione dell’ANF nei casi di convivenza di fatto tra lavoratore subordinato e datore di lavoro trova giustificazione nella stessa disciplina dell’assegno, che non include il convivente di fatto tra i componenti del nucleo familiare, salvo che sia stato stipulato un contratto di convivenza.
La disposizione oggetto di censura risulta quindi coerente con il quadro normativo generale dell’ANF, il quale distingue espressamente tra coniugio e convivenza, anche in relazione alla regolazione dei rapporti economici.
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