Assegno quantificato sulla base del reddito netto dell'obbligato

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La Corte di legittimità, con sentenza n. 9719 del 23 aprile 2010, ha precisato come, in materia di mantenimento, la valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno a favore dell’altro coniuge, deve fare riferimento al reddito netto e non già a quello lordo; e ciò, “in perfetta corrispondenza con la situazione che si verifica in costanza di matrimonio in cui sul reddito netto la famiglia fa affidamento e sul quale ogni possibilità di spesa viene rapportata”.
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