Assegno unico e universale e DSU: cosa fare per avere gli importi più elevati

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Assegno unico e universale e DSU: cosa fare per avere gli importi più elevati

C'è tempo fino al 28 febbraio 2023 per presentare la dichiarazione sostitutiva unica o DSU per l’anno 2023 se si vogliono ricevere, già dal mese di marzo, le maggiorazioni e gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale per i figli a carico spettanti sulla base dell’attestazione ISEE 2023.

Diversamente, a partire da marzo 2023, l’Assegno unico e universale sarà calcolato con riferimento agli importi minimi previsti (50 euro a figlio).

Se la nuova DSU verrà però presentata entro il 30 giugno 2023, l'INPS adeguerà l'importo dell’Assegno unico e universale, riconoscendo gli arretrati a partire dal mese di marzo 2023.

E' in sintesi quanto occorre ricordare ai beneficiari della misura.

Ma andiamo con ordine e riepiloghiamo di seguito come fare per essere in regola con le scadenze che interessano l’Assegno unico e universale, secondo le istruzioni fornite dall'INPS con la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022.

Assegno unico e universale: erogazione automatica

Innanzitutto vale la pena sottolineare che, per l’annualità 2023, l'Assegno unico e universale per i figli a carico sarà erogato d’ufficio dall'INPS (e pertanto non sarà necessario presentare una nuova domanda, fatte salve eventuali variazioni delle condizioni iniziali) a coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di AUU e a condizione che la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente.

NOTA BENE: A tal fine l’INPS verifica che nel proprio archivio, alla data del 28 febbraio 2023, sia presente una domanda di Assegno unico e universale in corso in uno stato diverso da “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”.

L’Assegno unico e universale è erogato alle condizioni già in essere e dichiarate nella domanda precedentemente accolta. Se invece, rispetto a tali condizioni, si dovessero essere verificate delle variazioni, i richiedenti sono tenuti a modificare tempestivamente (dal momento in cui le stesse si manifestino e prima del 28 febbraio 2023) la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e, in alcuni casi, a presentare una DSU aggiornata.

ATTENZIONE: L'INPS elenca, a titolo esemplificativo, le seguenti situazioni:

-  nascita di figli;

- variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;

-  variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);

-  modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;

-  criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;

- variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;

- variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

Assegno unico e universale: erogazione su domanda

Sono invece tenuti a presentare domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico per l’annualità 2023:

1) coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno unico;

2) coloro che hanno trasmesso in precedenza una domanda che si trova in uno dei seguenti stati “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”.

ATTENZIONE: Coloro la cui domanda si trovi in stato di “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa” dovranno attendere la conclusione delle verifiche: se, al termine degli specifici controlli, le verifiche si completeranno con esito positivo, l’erogazione inizierà al termine dei controlli.

La domanda va inoltrata all’INPS attraverso i seguenti canali:

  • portale INPS, se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center;
  • Istituti di Patronato.

Per le domande presentate:

  • entro il 28 febbraio, l'Assegno sarà erogato già da marzo;
  • entro il 30 giugno, saranno erogati gli arretrati da marzo;
  • dal 1° luglio, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda.

Assegno unico e universale: rinnovo dell’ISEE per il 2023

Resta obbligatorio per tutti il rinnovo dell’ISEE entro il 28 febbraio 2023 per ottenere, già a partire dal mese di marzo, gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale eventualmente spettanti sulla base dell’attestazione ISEE 2023 e le maggiorazioni previste dalla normativa vigente (da ultimo, legge 29 dicembre 2022, n. 197, cd. legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi 357 e 358), ovviamente in presenza degli altri requisiti di legge.

L'onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023 riguarda sia chi ha già presentato domanda all’INPS, sia chi è tenuto a presentare una nuova domanda e anche per coloro che hanno presentato una domanda in stato “Respinta”, “Decaduta”, “Revocata” o “Rinunciata” al 28 febbraio 2023.

In assenza di una nuova DSU 2023, l’importo dell’Assegno unico e universale è calcolato con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa (50 euro a figlio).

Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati nell'importo minimo per l’annualità 2023 saranno adeguati, dal mese di marzo 2023, con la corresponsione degli arretrati.

L’ISEE può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata.

L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 è utilizzato per la determinazione degli importi dell’Assegno unico e universale relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.

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