Assegno unico e universale per i figli a carico: il vademecum INPS

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Assegno unico e universale per i figli a carico: il vademecum INPS

Pubblicata l'attesa circolare dell'INPS sull'assegno unico e universale per i figli a carico.

Facendo seguito al messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021 di rilascio della procedura informatica per la presentazione delle domande, l'Istituto fornisce ora, con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, tutti i chiarimenti operativi necessari per l'avvio dell’assegno a decorrere dal 1° marzo 2022.

Assegno unico e universale: ambito di applicazione

L’assegno unico e universale per i figli a carico è liquidato dall’INPS ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa, ivi compresi i nonni per i nipoti in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare.

L'AUU spetta per ogni figlio a carico (i.e. facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE nel quale è presente il beneficiario) minorenne o maggiorenne fino a 21 anni, ovvero senza limiti d’età e ulteriori condizioni se il figlio è disabile.

Per i figli maggiorenni fino a 21 anni e non disabili l'erogazione dell'assegno è subordinata alla presenza di una delle condizioni previste all’articolo 2, comma 1, lettera b), punti da 1 a 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sussistenti al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio. In particolare, sul punto l'INPS chiarisce l'AUU spetta anche per i titolari di un contratto di apprendistato o di tirocinio che rispetti le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 2017, adottate nell’ambito dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Assegno unico e universale: requisiti cittadinanza, di residenza e di soggiorno

L'INPS ricorda poi i requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno da possedere, congiuntamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio

Cittadinanza e soggiorno

L'INPS chiarisce che rientrano tra i beneficiari dell'assegno unico e universale anche i seguenti soggetti:

  • gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
  • i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”;
  • i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
  • i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
  • i familiari di cittadini UE titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente;
  • i familiari extra UE di cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare.

Pagamento imposte sui redditi in Italia

L'INPS spiega che per “pagamento dell’imposta sul reddito in Italia” si deve intendere il pagamento di un’imposta dovuta al lordo degli oneri deducibili (ai sensi dell’art. 10 del TUIR) e delle detrazioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo TUIR. Tale condizione è verificata anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell’imposta previsti dall’ordinamento.

Residenza e domicilio

Tra i requisiti soggettivi da verificarsi in capo al soggetto richiedente per la prestazione sono ricomprese la residenza e il domicilio al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.

L'INPS avverte che attualmente la disciplina del nuovo assegno unico e universale si applica solo ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE in attesa degli esiti dell'"approfondimento specifico" in corso sull'applicabilità di accordi bilaterali e multilaterali in tema di sicurezza sociale, nonché delle regole dettate dal regolamento (CE) n. 883/2004.

In alternativa alla residenza di durata almeno biennale anche non continuativa il legislatore prevede il requisito della stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato in essere al momento della presentazione della domanda e che abbia una durata di almeno 6 mesi nell’anno di riferimento della domanda

Assegno unico e universale: misura

L’importo mensile della prestazione è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati), secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 e dei valori riportati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto.

In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda, ma in tal caso spettano solo gli importi minimi.

L'INPS, oltre a ricordare gli importi base per ciascun figlio minorenne o maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età, elenca tutte le maggiorazioni previste per i figli successivi al secondo, i figli minorenne con disabilità e per le madri di età inferiore a 21 anni.

Con riferimento ai genitori entrambi titolari di reddito da lavoro l'Istituto chiarisce che ai fini della maggiorazione rilevano i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo (compresi i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali e le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari) o d’impresa (articoli 49, comma 1 e 2, 50, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 53, commi 1 e 2, lett. c), e 55 del TUIR), posseduti al momento della domanda.

Infine con riferimento alla maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro l'INPS evidenzia che la maggiorazione eventualmente spettante verrà calcolata dall’INPS, sommando l’ammontare mensile della “componente familiare” corrispondente, in linea teorica, all’assegno al nucleo familiare che sarebbe spettato sulla base dell’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e l’ammontare mensile della “componente fiscale”, teoricamente coincidente con le detrazioni fiscali medie operanti nel regime fiscale dell’articolo 12 del TUIR. A tale somma verrà sottratto l’ammontare mensile dell’assegno unico e universale determinato ai sensi dell’articolo 4 del decreto.

Assegno unico e universale: domanda e decorrenza

La domanda di assegno unico e universale va presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo sul portale web dell’Istituto o tramite Contact Center Integrato o Istituti di Patronato.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno unico e universale in sostituzione dei loro genitori ovvero direttamente in ipotesi di figli orfani di entrambi i genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante eventualmente maggiorata se disabili.

In presenza di Reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d'ufficio, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest’ultimo.

Per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

L’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro 60 giorni dalla domanda.

Assegno unico e universale: erogazione

L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:

  • accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area). Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono il conto corrente bancario; il conto corrente postale; la carta di credito o di debito dotata di codice IBAN; il libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
  • consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
  • accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

L'IBAN, sul quale viene richiesto l’accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel quale caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo.

L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita”, il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle diverse opzioni per l’imputazione del pagamento previste nella domanda.

Assegno unico e universale: misure abrogate

Infine, l'INPS ricorda che con l'introduzione dell’assegno unico e universale sono state abrogate alcune prestazioni. Il quadro operativo è seguente:

A decorrere dal 1° gennaio 2022

Premio alla nascita o per l’adozione/affidamento del minore

 

 

Le domande di premio alla nascita in relazione all’evento “nascita avvenuta” potranno essere acquisite per i nati fino al 28 febbraio 2022. Potranno altresì essere acquisite le domande relative all’evento “compimento del 7° mese di gravidanza” a condizione che il settimo mese di gravidanza si sia concluso entro il 31 dicembre 2021 (lo stesso requisito è richiesto anche in caso di interruzione di gravidanza nell’ultimo bimestre). Allo stesso modo, saranno acquisite le domande in relazione alle adozioni e affidamenti perfezionati entro il 31 dicembre 2021

Abrogazione delle disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016);

 

 

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Assegno di natalità (bonus bebè)

Potranno essere acquisite domande di assegno di natalità (bonus bebè), riferite a eventi (nascite/adozioni/affidamenti) avvenuti nell’anno 2021

Assegno temporaneo per figli minori

Le misure introdotte in materia di assegno temporaneo per figli minori e in materia di maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare sono prorogate per gennaio 2022 e febbraio 2022

A decorrere dal 1° marzo 2022

Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori

Sono corrisposte le mensilità di gennaio 2022 e febbraio 2022 dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

L’assegno cessa di essere erogato a partire dalla mensilità di marzo.

Nuclei familiari con figli e orfanili

Cessano di essere riconosciute le prestazioni previste dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988 e dall’articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797

Detrazioni fiscali

Le attuali detrazioni fiscali si applicano sino al 28 febbraio 2022. Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni

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