Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, le prime regole per la stabilizzazione

Pubblicato il



In sede di conversione del Dl 76/2013 (decreto occupazione, governo Letta) nella legge 99/2013, è stato aggiunto l’articolo 7-bis (in vigore dal 23 agosto 2013), che agevola le stabilizzazioni degli associati in partecipazione con apporto di lavoro. L’uso di tale  contratto - tipologia ordinata  dall'art. 2549 e seguenti del codice civile - è tradizionalmente correlato a fenomeni di irregolarità e di elusività oggetto di una giurisprudenza, di legittimità e di merito, vastissima, relativamente ai profili giuridici della normativa obbligatoria in materia di lavoro subordinato e previdenza sociale.


Gli incentivi, che sono quelli già previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sono volti a superare proprio tali abusi.


Per la stabilizzazione il datore di lavoro, a fronte dell’incentivo, dovrà versare alla gestione separata (la previdenza degli associati) un contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale del lavoratore.


La stabilizzazione ex articolo 7-bis

L’associato, già iscritto alla Gestione separata, è stabilizzato mediante contratto subordinato a tempo indeterminato.

Gli associati devono essere stati assunti entro tre mesi dalla stipula del contratto che li stabilizza, anche mediante contratti di apprendistato.

Il recesso dal rapporto di lavoro da parte del datore, nei sei mesi successivi alle assunzioni, può avvenire solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

I benefici sono quelli previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Il contratto deve essere stato stipulato nel periodo compreso fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013.


Parti coinvolte
:

- soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, che avranno sottoscritto, con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure ex articolo 410 e seguenti del codice di procedura civile;

e

- aziende associanti, anche assistite dalla propria associazione di categoria, che hanno stipulato nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013 specifici contratti collettivi, con precisi contenuti, con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative (*).

(*) sono ammessi anche i contratti stipulati da aziende associanti destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti, provvedimenti i cui effetti sono sospesi fino all'esito della verifica da parte dell’Inps.


! Con la circolare n. 167 del 5 dicembre 2013, l’Inps precisa che i datori di lavoro per essere ammessi all’incentivo dovevano avere contratti di associazione in partecipazione in essere o cessati da non più di cinque anni alla data di entrata in vigore della norma (23 agosto 2013).


Adempimenti del datore entro il 31 gennaio 2014

1. versamento alla gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 335/1995), a titolo di contributo straordinario integrativo di una somma pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato (*);

(*) l'efficacia degli atti di conciliazione è risolutivamente condizionata all'adempimento di tale obbligo.

2. deposito, presso le competenti sedi dell'Inps:

- dei contratti in oggetto

- degli atti di conciliazione

- dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore

- dell'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo straordinario integrativo (*)

(*) ! la circolare 167/2013 Inps aggiunge un documento da presentare: la domanda di adesione alla stabilizzazione predisposta dall’Istituto.

Il post verifica dell’Inps

Gli esiti, anche per quanto riguarda l'effettività dell'assunzione, sono comunicati alle competenti Direzioni territoriali del lavoro individuate in base alla sede legale dell'azienda.

! nella circolare 167/2013 Inps si precisa che l’esito della verifica sarà disponibile anche nel Cassetto previdenziale.



Il buon esito comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio:

- l'estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, 23 agosto 2013, e con riferimento alle forme di tirocinio (la circolare Inps 167/2013 rinvia, al riguardo, alla circolare n. 35/2013 del Ministero del lavoro) avviate dalle aziende sottoscrittrici dei contratti;

- l’estinzione dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni, anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo, anche per le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti.

Prime istruzioni operative ai datori di lavoro

- Inps, circolare n. 167 del 5 dicembre 2013 -

Precisazioni in premessa

Ambito di applicazione: soggetti che, in qualità di associati, siano o siano stati parti di contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Incentivi all’assunzione: a condizione che ne ricorrano i presupposti di legge, quelli previsti dalla normativa vigente, per cui si rimanda alle circolari e ai messaggi che illustrano i vari incentivi.


Contributo straordinario


Il contributo è pari al 5% della quota di contribuzione a carico di ciascun associato.

È aggiuntivo rispetto alla contribuzione dovuta.

Sarà accreditato sulla posizione del lavoratore nella Gestione separata con competenza 2013 e sarà interamente utile ai fini pensionistici.

Importo da considerare:

- quello della contribuzione dovuta a carico degli associati per i compensi erogati negli ultimi sei mesi del periodo di vigenza del contratto;

- se il contratto è inferiore a sei mesi, quello dell’intero periodo precedente l’inizio del rapporto di lavoro subordinato;

- in presenza di sospensione lavorativa, come nel caso delle associate in astensione obbligatoria per maternità, quello dei sei mesi antecedenti l’inizio della sospensione.

Importi da non considerare:

- somme dovute a titolo di contribuzione per compensi erogati in periodi successivi alla data della stipula del contratto di lavoro subordinato.

Versamento

Si sommano le quote dovute per ciascun lavoratore.

Dati utili alla compilazione del modello:

→ causale C10

- campo “matricola INPS/filiale/azienda” → codice 88888 seguito dal nome del Comune ove risiede la sede legale dell’associante (massimo 12 caratteri)

- campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa”  → 12/2013.

Documenti da presentare entro il 31 gennaio 2014, alle competenti sedi Inps:


! esclusivamente in modalità telematica, percorso: Servizi On Line / Per tipologia di utente / Aziende, consulenti e professionisti → Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata →  “Stabilizzazione per associati”

Il programma “Stabilizzazione per associati” non è ancora disponibile.



1)
contratto collettivo (copie scannerizzate);



2)
atti di conciliazione (potranno essere inviati, oltre che in modalità telematica, anche via posta con raccomandata AR, oppure consegnati direttamente in sede. In caso di trasmissione dei due suddetti documenti in modalità non telematica, il frontespizio della nota di trasmissione dovrà contenere il riferimento al numero di protocollo ottenuto con l’invio telematico della domanda di stabilizzazione a cui essi fanno riferimento);



3)
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (potranno essere inviati, oltre che in modalità telematica, anche via posta con raccomandata AR, oppure consegnati direttamente in sede. In caso di trasmissione dei due suddetti documenti in modalità non telematica, il frontespizio della nota di trasmissione dovrà contenere il riferimento al numero di protocollo ottenuto con l’invio telematico della domanda di stabilizzazione a cui essi fanno riferimento);



4)
attestazione dell’avvenuto versamento del contributo straordinario;



5)
domanda di adesione alla stabilizzazione predisposta dall’Istituto.



! L’invio dei contratti di lavoro e degli atti di conciliazione per via telematica non può avvenire successivamente all’invio ed alla conseguente protocollazione della domanda di stabilizzazione.



! L’associante assume la piena responsabilità circa l’autenticità della documentazione inviata telematicamente.



Domanda di adesione (allegata alla circolare 167/2013 Inps)



È compilata direttamente dall’associante o da un suo intermediario - che sottoscriverà una dichiarazione di responsabilità inerente il rispetto della L. 12/79 - con delega totale o parziale (relativa agli associati oggetto della procedura di stabilizzazione, così come previsto dalla circolare n. 126 del 7 agosto 2013).

Norme e prassi

legge 99/2013

Inps, circolare n. 167 del 5 dicembre 2013

art. 2549 e seguenti del codice civile

circolare n. 35/2013 del Ministero del lavoro

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito