Associazione professionale internazionale come società semplice

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Controversia sulla validità della costituzione

Con la sentenza n. 8871 del 16 aprile 2014, la Corte di cassazione si è pronunciata intervenendo su una questione relativa ad un'associazione professionale internazionale operante in Italia e costituita nel 1998 tra persone fisiche italiane e società di diritto tedesco.

Con riferimento a questa associazione, uno degli ex professionisti associati aveva fatto ricorso al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità della relativa costituzione per contrarietà a norme imperative.

Normativa vigente

Le istanze del ricorrente erano state, tuttavia, disattese nelle fasi di merito dove era stato rilevato che alla data della costituzione dell'Associazione professionale, la Legge n. 1815/1939, a ragione dell'abrogazione dell'articolo 2 ad opera dell'articolo 24 della Legge n. 266/1997, non vietava la costituzione di associazione professionale tra professionisti muniti delle necessarie abilitazioni per lo svolgimento in forma associata della professione.

E questa lettura è stata condivisa dalla Corte di legittimità la quale ha ritenuto non violati i requisiti di forma di cui all'articolo 1 della Legge n. 1815.

In definitiva, la costituzione della associazione, da intendersi come società semplice, è stata riconosciuta come lecita per l'esercizio in comune di attività professionale, anche in assenza del regolamento la cui emanazione era prevista dall'articolo 24 della Legge n. 266/1997.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 – Stp internazionali. Ma semplici – De Stefanis

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