Assonime: plauso al concordato preventivo con domanda incompleta

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Con la circolare 4/2013 (Le nuove soluzioni concordate della crisi d’impresa), Assonime esprime una giudizio positivo sulle modifiche apportate alla Legge fallimentare, valide a decorrere da settembre 2013. La riforma è recata dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012.

Si approvano misure quali: le nuove modalità per il pagamento dei creditori estranei per gli accordi di ristrutturazione dei debiti; le modifiche all’istituto della prededuzione e alla disciplina del professionista attestatore, che riguardano tutte le soluzioni concordate.

Ma la misura più significativa è quella che stabilisce l’ammissibilità delle domande di concordato preventivo che non contengono cenno al piano che il debitore intende presentare successivamente. In tal caso l'autorità giudiziaria dovrà concedere almeno 60 giorni di tempo per il piano di concordato. L'inammissibilità della domanda potrà essere decretata solo per carenze del contenuto minimo essenziale e quando il debitore nei due anni precedenti abbia già presentato una domanda incompleta cui non sia seguita la presentazione di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

In proposito Assonime ricorda che per il ricorso è necessario:

- la sottoscrizione del debitore;

- l'indicazione dell'ufficio giudiziario a cui si rivolge (quello del luogo in cui ha la sede principale l'impresa);

- la formale domanda di apertura della procedura di concordato;

- la richiesta di fissazione di un termine per il completamento della domanda.

Dovranno, inoltre, essere allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 19 - Concordato, domanda ammissibile senza piano - Negri

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