Assunzioni agevolate: incentivi contributivi fino al 31 dicembre 2025

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Nel biennio 2024-2025 il legislatore ha introdotto un ampio pacchetto di misure contributive finalizzate a sostenere l’occupazione stabile, favorire la transizione digitale ed ecologica del sistema produttivo e ridurre i divari territoriali. Tali agevolazioni, previste principalmente dal decreto Coesione, fissano al 31 dicembre 2025 la scadenza per la stipula dei rapporti di lavoro agevolabili.

Le principali misure attualmente vigenti – tutte con termini di accesso fissati al 31 dicembre 2025 –sono le seguenti:

  • bonus Giovani under 35;
  • bonus Giovani nei settori strategici legati allo sviluppo tecnologico e alla transizione digitale ed ecologica;
  • bonus Donne svantaggiate;
  • bonus Zes Unica per il Mezzogiorno, rivolto a datori di lavoro fino a 10 dipendenti che assumono disoccupati over 35;
  • bonus Lavoratori domestici, per i datori con isee entro 6.000 euro che assumono assistenti familiari per ultraottantenni non autosufficienti;
  • bonus Imprese strategiche, collegato ai processi di aggregazione societaria di rilevanza nazionale.

Nonostante l’imminente scadenza, solo alcune misure risultano già operative grazie alla pubblicazione delle relative circolari INPS; le altre richiedono ancora l’adozione di istruzioni attuative da parte dell’Istituto.

Nel complesso, il quadro agevolativo vigente fino al 31 dicembre 2025 rappresenta un’opportunità per i datori di lavoro che intendono incrementare l’occupazione stabile, anche alla luce delle previsioni contenute nella legge di Bilancio 2026, il cui articolo 37 introduce, per l’anno 2026, un esonero solo parziale dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati.

Bonus Giovani under 35

Il Bonus Giovani under 35 (articolo 22 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito in L. 4 luglio 2024, n. 95, decreto attuativo 11 aprile 2025, circolare INPS n. 90 del 12 maggio 2025 e messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025) è riconosciuto ai datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che assumono a tempo indeterminato o stabilizzano giovani fino a 35 anni (34 anni e 364 giorni), nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

Il beneficio consiste in un esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per una durata massima di 24 mesi, entro un limite mensile di:

  • 500 euro per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, su tutto il territorio nazionale;
  • 650 euro per i datori di lavoro che assumono/stabilizzano, dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (purché la richiesta dell’agevolazione sia presentata all’INPS prima dell’assunzione/trasformazione), lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni nelle regioni della Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna).

L’esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’agevolazione è riconosciuta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di rapporti a termine, anche a scopo di somministrazione o part-time,

Per poter beneficiare dell’esonero, i lavoratori:

  • devono non aver mai avuto un contratto a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa (fatta eccezione per periodi di apprendistato non proseguiti);
  • possono essere già stati oggetto di agevolazione parziale da parte di un altro datore di lavoro, grazie alla portabilità del beneficio.

Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso il Portale INPS, sezione “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22 Giovani”, utilizzando il modulo disponibile dal 16 maggio 2025.

Per il bonus Giovani nazionale, la domanda può essere presentata sia prima che dopo l’assunzione.

Per il bonus Giovani ZES, la domanda deve essere obbligatoriamente inviata prima dell’assunzione o della trasformazione del rapporto di lavoro.

A partire dal 1° luglio 2025, la fruizione del beneficio è subordinata, anche nella versione nazionale, alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale netto, calcolato in termini di unità lavorative annue (ULA), in conformità con il diritto comunitario.

Bonus giovani nei settori strategici

Il Bonus giovani nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, introdotto dall’articolo 21 del decreto Coesione, unisce in un unico intervento due tipi di agevolazione: da un lato, l’incentivo contributivo per le assunzioni di giovani under 35, e dall’altro, un contributo economico a favore dei giovani disoccupati che avviano un’impresa nei settori considerati strategici per la transizione digitale ed ecologica.

Con il decreto interministeriale del 3 aprile 2025 sono stati definiti i settori economici ammessi e le modalità di accesso ai due incentivi. Si tratta, in particolare, di attività manifatturiere, energetiche, ambientali, di costruzione, trasporto, informatica, ricerca, sanità, servizi professionali e culturali, ritenute prioritarie per lo sviluppo tecnologico e la transizione ecologica.

L’esonero contributivo spetta ai giovani disoccupati con meno di 35 anni che avviano una nuova impresa sul territorio nazionale, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, in uno dei settori individuati dal decreto interministeriale.

Possono beneficiare dell’incentivo le piccole imprese (meno di 50 dipendenti e fatturato o bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro), purché rispettino le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014.

L’agevolazione è riconosciuta per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori under 35, effettuate entro il 31 dicembre 2025. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

L’esonero contributivo è totale (100%) sui contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e ha una durata massima di tre anni, comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
Il beneficio non si applica ai premi e contributi INAIL e non può superare 800 euro mensili per ciascun lavoratore.

Parallelamente, i giovani che avviano l’attività d’impresa possono ottenere anche un contributo economico mensile di 500 euro, esentasse, erogato dall’INPS per un massimo di 36 mesi, sempre entro il limite temporale del 31 dicembre 2028.

Il contributo è concesso su domanda telematica, da presentare entro 30 giorni dall’avvio dell’attività (o dalla pubblicazione del decreto, se successiva). Nel caso di imprese costituite in forma societaria, il contributo spetta ad un solo socio in possesso dei requisiti.

Sebbene la cornice normativa sia completa, la misura non è ancora operativa. Si è in attesa delle istruzioni attuative dell’INPS, che dovranno definire modalità, tempistiche e modulistica telematica per la presentazione delle domande sia di esonero contributivo sia di contributo economico.

Bonus ZES Unica per il Mezzogiorno

Il Bonus ZES Unica (articolo 24 del decreto Coesione e decreto interministeriale del 7 gennaio 2025) spetta per le assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, ricomprese nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

Possono accedere al Bonus ZES Unica i datori di lavoro privati, esclusi quelli domestici, che occupano fino a 10 dipendenti.

NOTA BENE: Il requisito dimensionale è valutato nel mese in cui avviene l’assunzione agevolata.

Sono ammessi i datori di lavoro operanti in qualsiasi settore produttivo, purché la sede o unità operativa presso la quale il lavoratore presta effettivo servizio sia situata in una delle regioni della ZES unica.

L’esonero contributivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che abbiano compiuto 35 anni di età alla data dell’assunzione e siano disoccupati da almeno 24 mesi. 

Sono escluse dal beneficio le assunzioni con contratto di apprendistato e di lavoro domestico.

Il beneficio può essere riconosciuto anche nei casi di “portabilità” dell’incentivo: se un lavoratore era già stato assunto a tempo indeterminato da altro datore che ha fruito solo parzialmente del Bonus ZES, il nuovo datore può beneficiare dell’esonero per il periodo residuo non utilizzato.

L’esonero contributivo consiste nella riduzione totale (100%) dei contributi previdenziali esonorabili a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL.

Il beneficio è riconosciuto per una durata massima di 24 mesi, entro un limite mensile di 650 euro per ciascun lavoratore, e comunque nei limiti delle risorse disponibili del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027.

L’esonero è concesso previa presentazione di apposita domanda telematica all’INPS.

L’incentivo non è ancora operativo. Per la piena applicazione del Bonus ZES Unica nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025, si attendono le istruzioni operative dell’INPS, che disciplineranno modalità, tempistiche e flussi telematici per la presentazione delle domande.

Bonus Donne svantaggiate

Il Bonus Donne introdotto dall’articolo 23 del decreto Coesione, come attuato dal decreto interministeriale attuativo dell’11 aprile 2025 e reso operativo con la circolare INPS n. 91 del 12 maggio 2025, è accessibile ai i datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo.

L’incentivo si applica alle assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e a tempo parziale.

Possono beneficiare del bonus le donne di qualsiasi età che rientrano in una delle seguenti categorie:

Categoria

Requisiti della lavoratrice

Periodo assunzioni agevolabili

Durata esonero

Note

Donne molto svantaggiate

Prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025

24 mesi

Residenza irrilevante

Donne disoccupate da ≥ 6 mesi

- Stato di disoccupazione da almeno 6 mesi.
- Residenza in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia o Sardegna.

31 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025

24 mesi

Residenza nella ZES unica del Mezzogiorno Domanda all’INPS prima dell’assunzione.

Donne occupate in settori o professioni con disparità di genere

Impiego in settori con elevato divario occupazionale di genere, individuati annualmente dal Ministero del Lavoro

1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025

12 mesi

Applicabile solo ai settori/professioni indicati nei relativi decreti (es. DM 20 novembre 2023, n. 365; DM 30 dicembre 2024, n. 3217)..

Il beneficio consiste in un esonero contributivo del 100% sui contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL, nel limite massimo mensile di 650 euro per ciascuna lavoratrice.

Il beneficio è subordinato al mantenimento di un incremento netto del personale.

Le domande vanno presentate esclusivamente online, tramite il portale INPS – sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23 – Donne”.

Bonus Lavoratori domestici

Il Bonus per i lavoratori domestici è stato introdotto dall’articolo 29, commi da 15 a 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR Quater), convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

La misura prevede un esonero contributivo totale per le assunzioni di lavoratori domestici addetti alla cura e all’assistenza di persone anziane non autosufficienti.

L’obiettivo è favorire l’occupazione regolare nel settore domestico e sostenere le famiglie con anziani di età pari o superiore a 80 anni, titolari di indennità di accompagnamento.

Il beneficio è riservato ai datori di lavoro domestico che possiedono un ISEE in corso di validità per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, con un valore non superiore a 6.000 euro (sono pertanto esclusi i datori con un ISEE superiore a tale soglia o privi della certificazione ISEE aggiornata).

L’esonero contributivo si applica ai casi in cui il datore di lavoro domestico:

  • assume con contratto a tempo indeterminato un lavoratore con mansioni di assistente a soggetti anziani non autosufficienti;
  • trasforma un contratto a termine in tempo indeterminato per lo stesso tipo di mansioni.

I lavoratori devono essere impiegati nella cura di persone con almeno 80 anni di età, titolari di indennità di accompagnamento.

Il beneficio consiste in un esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro domestico, per la durata massima di 24 mesi, nel limite di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base trimestrale.

Il periodo di validità decorre dalla data che sarà comunicata dall’INPS (“a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027”) e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

Il bonus non è ancora operativo.

Bonus Imprese strategiche

L’articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, introduce – in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025 – una misura agevolativa volta a favorire i processi di aggregazione tra imprese e a garantire la tutela dei livelli occupazionali.

L’incentivo mira a sostenere la creazione di nuove realtà industriali di grandi dimensioni mediante operazioni di fusione, acquisizione o conferimento, accompagnate da progetti di politica attiva e di riqualificazione del personale.

Il decreto interministeriale del 23 gennaio 2025 ha definito i meccanismi di revoca dell’incentivo e le condizioni di mantenimento dei benefici. Con il messaggio n. 3344 del 6 novembre 2025, l’INPS ha reso operative le disposizioni, fornendo le istruzioni necessarie per la sua effettiva fruizione.

L’esonero contributivo è riconosciuto alle nuove imprese costituite attraverso operazioni straordinarie di aggregazione societaria (fusioni, cessioni di azienda o di ramo d’azienda; conferimenti; acquisizioni di partecipazioni o complessi aziendali). Tali operazioni devono determinare la nascita di una nuova entità imprenditoriale con un organico complessivo pari o superiore a 1.000 lavoratori.

L’accesso all’incentivo è subordinato alla stipula di un accordo in sede governativa, alla presenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, insieme alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Alle imprese firmatarie dell’accordo governativo è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali e assicurativi (con esclusione dei premi INAIL) a carico del datore di lavoro:

  • per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 3.500 euro annui (pari a € 291,66 mensili) per ciascun lavoratore;
  • per ulteriori 12 mesi aggiuntivi, nel limite di 2.000 euro annui (pari a € 166,66 mensili).

Il beneficio si applica solo ai lavoratori individuati nel progetto industriale come destinatari delle politiche attive di formazione, a condizione che abbiano svolto almeno 200 ore complessive di attività formativa durante il periodo agevolato.

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