Attività accessorie con tutele ad hoc

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Diffuso ieri dalla Fondazione studi del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, il documento di analisi sul contratto di lavoro accessorio, introdotto dalla riforma del mercato del lavoro e modificato di recente, pone in evidenza come alla previsione generale che legittima il lavoro accessorio nei limiti di compensi sino a 5mila euro in un anno solare e per ciascun committente, la norma aggiunga ulteriori peculiarità reddituali: per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, il limite è di 3mila euro; per le imprese familiari, di 10mila. L’ambito temporale entro cui commisurare il limite dei compensi (anno solare) è, per la Fondazione studi, il periodo fisso compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, in luogo di un periodo mobile. Un criterio che semplifica non poco l’ambito gestionale del rapporto. Il contratto di lavoro accessorio – spiega il documento di analisi – è una prima ipotesi sperimentale in cui la qualificazione giuridica del rapporto non rileva in quanto prevalgono le specifiche tutele individuate dal legislatore. Va rispettata la disciplina contenuta negli articoli da 70 a 73 del dlgs 276/2003, essendo marginale che se si tratti di lavoro autonomo o subordinato. Poi, i lavoratori accessori non vanno registrati sul libro unico del lavoro, né è prevista alcuna sottoscrizione di un contratto di lavoro e il committente non è soggetto all’obbligo di comunicazione preventiva ai Servizi per l’impiego.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 42 - Consulenti per il lavoro accessorio - Fondazione Studi del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro

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