Autoliquidazione 2014, la riduzione viene dall’Inail

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Nelle more del decreto interministeriale - Lavoro/Economia - attuativo della riduzione dei premi Inail disposta dalla legge di Stabilità 2014 (legge n. 147/2013), è pubblicata la Determina del presidente Inail n. 67 dell'11 marzo 2014, che fissa al 14,17% lo sconto applicabile dalle aziende nell’autoliquidazione 2014 prorogata al 16 maggio 2014.

Interessa tutte le tipologie di premi, di ogni gestione.

È possibile fruire di altre riduzioni spettanti: in tal caso la riduzione verrà applicata sul premio finale dovuto al netto delle altre riduzioni.

Le modalità applicative della riduzione sono diversificate a seconda dei soggetti:

- con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, che applicano lo sconto sulle lavorazioni per le quali nel 2014 l'Istituto ha comunicato un tasso applicabile inferiore o almeno pari rispetto ai tassi medi delle Tariffe vigenti;

- che assolvono all’obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari, imprese del Settore Navigazione, assicurati nella Gestione Agricoltura e assicurati nella Gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, che beneficiano nel 2014 della riduzione se per l’attività svolta l’Indice di Gravità Aziendale (IGA), è inferiore o uguale all’Indice di Gravità Medio (IGM) della categoria, Gestione assicurativa, polizza speciale/classe di rischio di riferimento;

- che abbiano iniziato l’attività da non oltre un biennio, se dimostrino l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quest’ultimo caso, si precisa che lo sconto si applica con la stessa procedura per il diritto alla cosiddetta “oscillazione” del tasso nel primo biennio di attività (riduzione del 15%, cumulabile).

Si applica automaticamente alle imprese che hanno già presentato domanda per l'oscillazione, che non devono ripresentare domanda; mentre necessita di presentazione della domanda con termine differito al 30 giugno 2014, ai soli fini di presentazione dell’istanza, se il primo biennio dell’avvio dell’attività scade tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2014.

Il differimento vale anche ai fini dell’istanza ordinaria per ottenere l’oscillazione delle M.A.T., ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 2014 della riduzione.

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