Autotrasportatori, al via i contributi per la formazione professionale

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Autotrasportatori, al via i contributi per la formazione professionale

Il 30 gennaio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23 gennaio, recante i “contributi a favore della formazione professionale nel settore dell'autotrasporto”.

I soggetti destinatari della misura incentivante sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

Sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto.

Autotrasportatori, soggetti interessati alla formazione

Possono proporre domanda di accesso ai contributi:

  • le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • le strutture societarie regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto albo.

Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di accesso al contributo. In caso di presentazione di più domande sarà presa in considerazione solo la domanda presentata per prima.

Autotrasportatori, avvio dell’attività formativa

Ai fini del finanziamento, l'attività formativa deve essere avviata a partire dal 19 aprile 2021 e deve avere termine entro il 6 agosto 2021. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi al 30 gennaio 2021.

Autotrasportatori, termine per l’invio delle domande

Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate, a partire dal 15 febbraio 2021 ed entro il termine perentorio del 19 marzo 2021, in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente.

Autotrasportatori, il contributo erogabile

Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è fissato secondo le seguenti soglie:

  • 15.000 euro per le microimprese (che occupano meno di 10 unità);
  • 50.000 euro per le piccole imprese (che occupano meno di 50 unità);
  • 130.000 euro per le medie imprese (che occupano meno di 250 unità);
  • 200.000 euro per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità).

I raggruppamenti di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di euro 800.000.

Per la determinazione del contributo si terrà conto dei seguenti massimali:

  • ore di formazione: 30 per ciascun partecipante;
  • compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
  • compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
  • servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.

Le spese complessive inerenti l'attività didattica di cui: personale docente, tutor, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili.

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