Avvisi di irregolarità, più tempo per sanare

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I modelli di dichiarazione di quest’anno (Unico 2006, 730) recepiscono le disposizioni contenute nell’articolo 2-bis del Dl 203/05 convertito, con modifiche, dalla legge 248, del 30 novembre 2005. Pertanto, “a partire dalle dichiarazioni presentate dal primo gennaio 2006...” dovranno trovare applicazione le nuove regole sulle comunicazioni di irregolarità: sarà cioè prevista la possibilità della scelta per l’invio della comunicazione degli esiti della liquidazione all’intermediario. In altre parole, la norma prevede che l’invito che precede l’iscrizione a ruolo delle somme dovute (art. 36-bis, Dpr 600/73 e art. 54-bis, Dpr 633/72) potrà essere inviato direttamente all’intermediario abilitato che trasmette la dichiarazione. La facoltà deve risultare dall’incarico di trasmissione della dichiarazione. Il frontespizio del modello Unico 2006 è stato, quindi, modificato dall’introduzione di due nuove caselle: una nel riquadro relativo alla firma delle dichiarazioni, in cui il contribuente dovrà barrare la casella “invio avviso telematico all’intermediario”, se vuole che l’invito che precede l’iscrizione a ruolo venga inviato direttamente all’intermediario incaricato; l’altra nel riquadro riservato all’intermediario abilitato, che dovrà barrare la casella “ricezione avviso telematico”, se accetta di ricevere l’avviso telematico da parte del Fisco. La nuova disposizione sulla comunicazione degli esiti dell’attività di liquidazione all’intermediario prevede un piccolo vantaggio per il contribuente. Quest’ultimo potrà, infatti, beneficiare di un maggiore lasso di tempo per la definizione di eventuali sanzioni (art. 2, comma 462/97): il termine di 30 giorni per il pagamento di quanto contenuto nell’invito, con le sanzioni ridotte a un terzo, decorre, infatti, dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione all’intermediario.

In base a quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto legge 203/05, se l’intermediario accetta l’invito sulla liquidazione delle dichiarazioni ha 30 giorni di tempo dal ricevimento dell’avviso da parte del Fisco per informare il contribuente circa gli esiti dell’attività di liquidazione. Da qui il dubbio sulle eventuali responsabilità a cui andrebbero incontro i professionisti in caso di mancata comunicazione (o comunicazione tardiva) al cliente e sull’eventuale applicazioni o meno di sanzioni. Il testo normativo non fornisce indicazioni al riguardo: non sono previste penalità applicabili all’intermediario per le violazioni di carattere tributario. Eventuali ripercussioni potrebbero venire ad instaurarsi sul versante civilistico. 

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