Avviso accertamento valido anche senza allegare il verbale con le prove

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Avviso accertamento valido anche senza allegare il verbale con le prove

L’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione, quindi è da ritenersi valido, ogni volta che l’Ufficio ha messo il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, in quanto l’avviso riproduce il contenuto fondamentale degli atti in esso richiamati ma non allegati.

Questa la conclusione cui giunge la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 7278 del 7 marzo 2022.

La Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della sentenza della Ctr Lombardia, che respingeva l’appello dell’Amministrazione e accoglieva i ricorsi riuniti presentati da una Srl per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui:

  • era stata rettificata la dichiarazione resa per l’anno 2005;

  • erano state recuperate le maggiori imposte non versate;

  • erano state irrogate le relative sanzioni.

Con l’avviso di accertamento, l’Ufficio aveva contestato alla Srl l’omesso versamento di ritenute d’acconto ed Iva in relazione a prestazioni artistiche.

Dopo una prima verifica presso l’artista, infatti, l’indagine era proseguita nei confronti della società sospetta di essere lo schermo con il quale il cantante avrebbe pagato meno imposte.

Al momento dell’atto impositivo, però, l’Ufficio ha allegato solo l’ultimo Pvc senza accludere all’avviso di accertamento i processi verbali relativi alla pregressa attività ispettiva che spiegassero il motivo dell’indagine.

Per tali ragioni, la Ctp e la Ctr hanno annullato l’atto stesso, ritenendo insufficiente l’obbligo motivazionale.

Avviso accertamento valido se c’è il contenuto essenziale degli atti

Con la pronuncia n. 7278/2022, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ribalta il verdetto dei primi gradi di giudizio e sancisce “che l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur, sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto”.

Si legge nelle motivazioni dell’ordinanza, infatti, che ai fini della legittimità della motivazione dell'avviso di accertamento ex art. 7 della L. n. 212 del 2000, devono essere allegati i documenti cui lo stesso fa riferimento, non anche quelli cui fa riferimento il processo verbale di constatazione, i quali devono eventualmente essere prodotti in giudizio al fine di provare la legittimità della pretesa.

Inoltre, si deve ricordare che l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di allegare all'avviso di accertamento gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità integrativa delle ragioni che giustificano l'emanazione dell'atto impositivo, sicché detto obbligo riguarda i soli atti che assolvano ad una funzione di esplicitazione della pretesa erariale e non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell'avviso stesso.

Per tali ragioni, la Suprema Corte rileva che la Ctr non ha fatto corretta applicazione dei suddetti richiamati principi di diritto, concludendo che l’avviso di accertamento è valido con il rinvio della motivazione al verbale redatto in sede di ispezione dalla Guardia di finanza senza che vi sia la necessità di allegare tutti i verbali dai quali prende le mosse l’indagine fiscale e che hanno riguardato altri contribuenti.

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