Avvocati, esenti da Iva i corsi di formazione riconosciuti

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Avvocati, esenti da Iva i corsi di formazione riconosciuti

Sì all'applicazione del regime di esenzione da Iva ai corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato forniti da una società privata riconosciuta.

Con risposta n. 82 del 28 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha dato riscontro ad un'istanza di interpello promossa da una società, operante nel mondo della formazione forense.

Nelle premesse, la predetta società aveva esposto di aver provveduto ad accreditarsi presso il Consiglio Nazionale Forense (CNF), per l'organizzazione e l'erogazione dei corsi di formazione obbligatori per tutti gli iscritti al registro dei praticanti avvocati a far data dal 1° aprile 2022.

La società, quindi, era stata riconosciuta come Scuola Forense e, pertanto, ammessa all'erogazione del corso obbligatorio previsto per l'abilitazione alla professione forense.

Il quesito sottoposto all'Agenzia delle Entrate

Fatte tali precisazioni, la società istante aveva chiesto chiarimenti in ordine all'esatto trattamento fiscale ai fini Iva dei corsi tenuti.

In particolare, chiedeva se fosse possibile applicare il regime di esenzione Iva disposto dall'articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR n. 633/1972 (cosiddetto Decreto Iva).

La tesi sostenuta dalla società istante era favorevole all'applicazione della richiamata esenzione.

Il CNF - aveva evidenziato la compagine - ha natura pubblicistica e le relative peculiarità intrinseche la rendono ''soggetto pubblico competente per materia'', idoneo pertanto a riconoscere gli enti privati di formazione.

Formazione obbligatoria: corso accreditato senza Iva

L'Agenzia, nella sua disamina, ha ritenuto di dover condividere tale lettura, risultando sussistenti, in capo alla società istante, entrambi i requisiti, oggettivo e soggettivo, richiesti dall'articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto Iva, ai fini dell'applicazione del richiamato regime di esenzione.

E' stata richiamata, in materia, la circolare n. 22/E del 2008, ai sensi della quale l'applicazione dell'esenzione in parola è subordinata al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo.

Le prestazioni, a tal fine, devono essere:

  • di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo
  • rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (requisito soggettivo).

Con particolare riferimento al requisito soggettivo, la citata circolare prevede che per gli organismi privati operanti nelle aree riconducibili alla competenza di Amministrazioni ed enti pubblici, il riconoscimento utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato dai soggetti pubblici competenti per materia, con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative.

E nella specie, il CNF era il soggetto idoneo ad effettuare il riconoscimento ai fini fiscali nei termini appena chiariti, sia con riferimento al requisito soggettivo sia a quello oggettivo.

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