Badge non timbrato per andare al bar. Particolare tenuità applicabile?

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Badge non timbrato per andare al bar. Particolare tenuità applicabile?

Commette il reato di falsa attestazione della presenza il dipendente che non timbri il badge all'uscita dal luogo del lavoro, per risultare falsamente in servizio laddove si rechi, invece, al bar o presso il tabaccaio.

Nella predetta ipotesi, tuttavia, non può escludersi l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sulla base della sussistenza di futili motivi, qualora si tratti di una prassi tollerata dai superiori.

Furbetti del cartellino: applicabilità della causa non punibilità

E’ sulla scorta di tali assunti che la Corte di cassazione, con sentenza n. 29674 del 29 luglio 2021, ha annullato, con rinvio, limitatamente all’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., la condanna penale impartita a due dipendenti pubblici, in ordine al reato di falsa attestazione della presenza in servizio.

Nella vicenda esaminata, i due imputati si erano allontanati dal lavoro senza alcuna autorizzazione e senza che risultasse alcuna timbratura intermedia che attestasse la loro lontananza dal luogo di lavoro.

Dal punto di vista oggettivo, il comportamento contestato ai due pubblici dipendenti era sussumibile entro la fattispecie penale loro contestata: attraverso la mancata segnalazione dell'uscita, da effettuarsi attraverso il sistema di "timbratura", era stata attestata falsamente, con l'elusione del sistema di rilevamento, una circostanza non vera, ossia la presenza dei due in servizio.

In tale contesto, la maggiore o minore ampiezza della falsità, della divergenza tra la prestazione lavorativa reale e quella apparente - che, a detta dei ricorrenti, si era tradotta in una differenza di soli al massimo quindici minuti - non aveva alcuna rilevanza.

Gli Ermellini, dopo aver confermato, sul punto, le considerazioni espresse dai giudici di merito circa l’integrazione del reato contestato, hanno accolto il motivo di doglianza sollevato dai ricorrenti per quel che riguarda il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.

Nella sentenza impugnata era stato escluso che sussistessero i presupposti per l’applicabilità di quest'ultima alla luce della rilevata gravità delle condotte contestate, poste peraltro in essere per motivazioni trascurabili e del tutto ingiustificabili.

Il riferimento alla futilità dei motivi, per come interpretato dai giudici di merito, era tuttavia errato in quanto, ai fini della configurabilità della presunzione di non tenuità del fatto, è pur sempre necessario che sussista la contestazione, quantomeno in fatto, della corrispondente aggravante prevista dall'art. 61, comma primo n. 1, cod. pen., ossia l'avere agito per motivi abietti o futili.

Inoltre, la circostanza che la condotta si inquadrasse, per esplicito riconoscimento dei ricorrenti, in una sorta di affidamento connesso alla prassi o alla tolleranza dei superiori, lasciava intendere che gli agenti avessero evidentemente agito per un errato apprezzamento della situazione di fatto, fondato su una falsa, ma ragionevole e non pretestuosa, rappresentazione della realtà, “ritenendo dunque di agire per un movente che non sarebbe obiettivamente futile se l'errore non si fosse verificato”.

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