Bancarotta fraudolenta documentale, elemento soggettivo del reato

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Bancarotta fraudolenta documentale, elemento soggettivo del reato

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture.

Per la sussistenza della prima fattispecie, che consiste nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori.

La fraudolenta tenuta delle scritture, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi fallimentari.

Così, se nell’ambito di un procedimento penale per bancarotta documentale, sia assente o insufficiente l'accertamento in ordine allo scopo eventualmente propostosi dall'agente ed in ordine alla oggettiva finalizzazione di tale carenza, la mera mancanza dei libri e delle scritture contabili deve essere ricondotta alla ipotesi criminosa della bancarotta semplice.

Bancarotta semplice in assenza di libri contabili e dolo specifico 

Così la Corte di cassazione, con sentenza n. 13059 depositata il 7 aprile 2021, nell’accogliere la doglianza del ricorrente, imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, contro la decisione di condanna emessa a suo carico dal GUP nell’ambito di un giudizio abbreviato, poi confermata dalla Corte d’appello.

L’interessato aveva impugnato il capo della decisione in cui il giudice di merito aveva confuso la mera mancanza dei libri e delle scritture contabili - circostanza attinente all'elemento oggettivo del reato - con l'elemento soggettivo, per la presenza del quale si sarebbe dovuto, invece, accertare ed esplicitare lo scopo eventualmente perseguito dall'agente, ossia la realizzazione di un ingiusto profitto o la volontà di recare pregiudizio ai creditori, posto che si versava nell'ipotesi, contestata, della bancarotta fraudolenta documentale mediante sottrazione/occultamento dei libri contabili.

Secondo gli Ermellini, la Corte territoriale aveva omesso di dare una risposta allo specifico motivo di doglianza proposto in sede di gravame dal ricorrente: l'unico passaggio motivazionale nel quale la sottrazione delle scritture contabili era stata presa in considerazione era rinvenibile all'interno delle argomentazioni tese a dimostrare la configurazione del reato di bancarotta patrimoniale.

Il presupposto soggettivo del dolo specifico, ciò posto, non era stato affrontato in maniera congrua ed adeguata.

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