Bancarotta: testimonianze ko se i movimenti bancari risultano fittizi

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Secondo la sentenza n. 40809 del 2010 della prima sezione penale della Corte di cassazione, va confermata la condanna di un imprenditore per bancarotta documentale qualora questo tenga una doppia contabilità, emetta fatture per operazioni inesistenti, ricorra frequentemente a giroconti e storni.

Già in sede di merito i giudici aveva accertato la tenuta altamente irregolare di libri contabili, tanto da non riuscire a ricostruire il patrimonio ed i movimenti bancari della società.

Inutili sono state ritenute le testimonianze portate dalla difesa dell'imprenditore attestanti la veridicità di movimenti bancari effettuati dall'imputato; infatti gli accertamenti sui conti bancari hanno fatto emergere versamenti e prelievi non giustificati.

Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 9 - Spetta al fallito provare l'uso dei fondi «scomparsi» - Rossi

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