Bilanci imprese meno complesse, da quando il nuovo principio di revisione?

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Bilanci imprese meno complesse, da quando il nuovo principio di revisione?

Il 6 dicembre 2023 L'International auditing and assurance standards board (Iaasb) ha pubblicato l'atteso principio per la revisione dei bilanci delle imprese meno complesse (ISA for LCE).

Si tratta di uno standard di revisione "stand-alone" da utilizzare nello svolgimento degli incarichi di revisione in contesti aziendali meno complessi che rappresentano il maggior numero dei casi di revisione che si svolgono nel nostro Paese.

Il principio separato e distinto rispetto agli altri appare di notevole importanza, se si tiene conto del fatto che il tessuto economico italiano è costituito per la maggior parte da società di ridotte dimensioni, le quali - con l’approvazione del bilancio 2022 - sono state obbligate a nominare il revisore, eventualmente in aggiunta all’organo di controllo, se a quest’ultimo non gli è stata attribuita la funzione di revisione.

Il tutto, dunque, alla luce delle recenti disposizioni normative che hanno esteso anche alle Srl che superano determinati limiti dimensionali l’obbligo della nomina di un organo di controllo o del revisore.

Codice della crisi, Srl con obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore

Nel 2023 trova la sua prima applicazione l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore per le società a responsabilità limitata e per le cooperative previsto dall'articolo 379 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza.

In particolare, la suddetta norma ha modificato l’attuale versione dell’articolo 2477 del Codice civile riguardante la nomina dell’organo di controllo o del revisore, variando in diminuzione i limiti dimensionali delle imprese tenute alla designazione dell’organo di controllo.

In virtù delle modifiche apportate alla normativa societaria, infatti, la nomina diventa obbligatoria se la società:

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
    • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Con riferimento ai limiti previsti per due esercizi consecutivi, si deve specificare che, in sede di prima applicazione, gli esercizi da prendere come riferimento sono quelli relativi al 2021 e al 2022. L’obbligo di nomina cessa dopo che per tre esercizi consecutivi non si supera alcuno dei tre limiti sopra indicati.

Al ricorrere dei presupposti indicati dalla nuova versione dell’art. 2477 del Codice civile, la Srl potrà scegliere tra una delle seguenti opzioni:

  • nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, cui affidare anche la revisione legale dei conti (qualora tutti i sindaci, ovvero il sindaco unico, siano revisori legali),
  • nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, con nomina di un revisore o società di revisione per la revisione legale dei conti,
  • nominare un revisore o una società di revisione per la revisione legale dei conti.

ATTENZIONE: Il termine entro il quale provvedere alla nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore, e se necessario, a uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui all'articolo 2477 del C.c., è la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022.

Nel caso in cui la società, pur in presenza dei presupposti sopra citati, non provveda alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, la nomina sarà fatta dal Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese.

Nuovo principio di revisione del bilancio per le società meno complesse

Per agevolare le società a responsabilità limitata meno complesse a mettere a punto l’attività di revisione dei bilanci - operando finora in conformità agli Isa Italia, che sono gli unici standard di riferimento - lo IAASB ha predisposto questo nuovo documento che è ideato proprio per meglio rappresentare le sfide e le questioni relative alla revisione delle entità “meno complesse”.

La nuova terminologia, facendo espresso riferimento a entità “meno complesse” in sostituzione della precedente espressione “imprese di dimensioni minori”, sottolinea un cambiamento di rotta e di prospettiva, che tende a far prevalere le caratteristiche di complessità dell’impresa piuttosto che il solo aspetto quantitativo dimensionale.

Il nuovo standard da utilizzare è fondato sul classico approccio basato sulla valutazione dei rischi preliminari, e fornisce una serie di regole chiave per la revisione di imprese meno complesse che, ove correttamente applicate, permetteranno al revisore di raggiungere lo stesso livello di sicurezza ("reasonable assurance") conseguibile nelle revisioni di bilanci di imprese più complesse. Il tutto, però, con regole e linee guida molto più semplici.

Per quanto riguarda la struttura del nuovo principio di revisione, i primi tre capitoli sono dedicati, rispettivamente;

  1. a principi di carattere generale,
  2. alla documentazione della revisione,
  3. alla gestione della qualità.

A seguire viene riproposta la stessa sequenza di fasi che contraddistinguono un incarico di audit, vale a dire:

  • l’accettazione (o mantenimento) dell’incarico;
  • la pianificazione del lavoro;
  • l’identificazione dei rischi;
  • le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati;
  • le conclusioni di revisione;
  • la formazione del giudizio professionale e la relazione di revisione.

ATTENZIONE: Il nuovo principio non si applica nei contesti in cui sono coinvolti altri revisori, i cosiddetti "auditor componenti", che possono essere incaricati della revisione di una o più filiali della società (revisione dei bilanci consolidati).

Principio ISA for LCE, operatività

Il nuovo principio diventerà effettivo per le revisioni riguardanti i periodi a partire dal 15 dicembre 2025 e, quindi, nella generalità dei casi, dai bilanci 2026. Tuttavia, l'IAASB raccomanda un'applicazione anticipata.

NOTA BENE: Non è possibile applicare il principio per la revisione di società quotate e in generale di quelle di interesse pubblico.

La soddisfazione dei commercialisti

Il Cndcec in data 11 dicembre ha pubblicato un comunicato stampa in cui il presidente De Nuccio esprime “soddisfazione” per l’esito del dibattito internazionale in merito alle possibili azioni da intraprendere con riferimento alla revisione delle entità meno complesse, che il Consiglio nazionale ha da sempre seguito con attenzione.

"Finalmente – afferma De Nuccio - si è arrivati ad una soluzione che consente di ottenere lo stesso livello qualitativo di una revisione dei bilanci più complessi, ma con regole e linee guida più chiare, comprensibili e concise. Un unico standard di riferimento per lo svolgimento degli incarichi di revisione, al posto degli attuali 37 ISA, che presenta una struttura snella, concisa e di facile consultazione dove è stato fortemente limitato l'uso delle linee guida e del materiale esplicativo alle sole circostanze in cui ciò fosse veramente essenziale alla comprensione della relativa regola o alla sua applicazione".

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