Black list, perdono al 10%

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La legge 296/06, al comma 301, dell’articolo unico (Finanziaria 2007) stabilisce che in caso di mancata o incompleta indicazione in dichiarazione dei componenti negativi relativi alle operazioni black list, si applica una sanzione pari al 10% dell’importo complessivo delle spese non indicate, con un minimo di 500 e un massimo di 50.000 euro, poiché viene inserito il nuovo comma 3-bis all’articolo 8 del Dlgs 471/97 sulle violazioni della dichiarazione irregolare. Tuttavia, molte perplessità accompagnano la nuova norma sulla deducibilità dei costi “black list” e sulle sanzioni connesse, in quanto la disposizione in questione, modificando il comma 11, dell’articolo 110 del Tuir, ha tolto il periodo in cui si disponeva che la mancata indicazione in dichiarazione delle operazioni black list aveva per conseguenza il disconoscimento della deducibilità delle spese. Inoltre, il comma 303 della stessa legge, provvede a disciplinare le situazioni di diritto transitorio, stabilendo che la stessa sanzione si applica anche per le violazioni commesse prima del 1° gennaio 2007. L’obiettivo del legislatore è quello di applicare il principio del favor rei, ritenendo la nuova sanzione più favorevole rispetto al passato. In particolare, si è stabilito che per le irregolarità passate (prima del 1° gennaio 2007), se il contribuente fornisce la prova di cui all’articolo 110, comma 11 (cioè che le imprese estere svolgono un’attività commerciale effettiva o che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico) si applica la sanzione da 2.065 euro. In caso contrario si applica quella del 10% con i minimi e massimi indicati. Per le violazioni commesse dopo il 1° gennaio 2007 dovrebbe applicarsi solo la sanzione del 10% con il minimo di 500 e il massimo di 50mila euro. Nel caso in cui si fornisca la prova dovrebbe trovare applicazione la sola sanzione da 2.065 euro. A tal proposito, un dubbio viene sollevato dall’autore, che si domanda come e quando può trovare applicazione la sanzione fissa dal momento che l’ordinamento sanzionatorio è uniformato al principio del cumulo e non a quello del cumulo materiale. Nell’articolo un’ampia disamina.

Chi ha omesso l’indicazione separata in Unico dei costi da paradisi fiscali e ha già subito verifiche fiscali può valutare se aderire alla previsione della Finanziaria 2007, pagando una sanzione del 10%, oppure presentare una dichiarazione integrativa e seguire la via contenziosa con il fine di vederne riconosciuta l’efficacia  caso di insuccesso si applicherebbero le norme della Manovra finanziaria per il 2007).  

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