Blocco dei licenziamenti, il divieto non riguarda i dirigenti

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Blocco dei licenziamenti, il divieto non riguarda i dirigenti

Dietrofront sul cd. “divieto di licenziamento” dei dirigenti. Infatti, il Tribunale di Roma - con l’ordinanza del 26 febbraio 2021 - aveva esteso anche ai dirigenti il blocco dei licenziamenti previsto dalla normativa emergenziale, introdotto dall’art. 46 del “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) e più volte prorogato.

Ora, però, il medesimo Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3605 del 19 aprile 2021, è tornato sui propri passi affermando che il predetto blocco dei licenziamenti non si applica alla categoria dei dirigenti.

Blocco dei licenziamenti, la disciplina

A causa della pandemia da Coronavirus, il Governo ha imposto il divieto di licenziare i lavoratori in determinati casi. La disposizione è stata prorogata da mese in mese, fino ad arrivare al cd. “Decreto Sostegni” (D.L. n. 41/2021) che prevede una doppia uscita dal divieto:

  • fino alla scadenza del 30 giugno 2021 i datori di lavoro non possono avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;
  • dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 questa regola vige solo per i datori di lavoro che beneficiano della CIGD, dell’ASO o della CISOA prevista dal “Decreto Sostegni".

Blocco dei licenziamenti, il dietrofront del Tribunale di Roma

L’esclusione dei dirigenti dal blocco dei licenziamenti, secondo i giudici del Tribunale di Roma, sarebbe l’unica strada possibile alla luce non solo del chiaro dato letterale della disposizione, ma anche in considerazione della “filosofia” e dello “spirito” che sorregge l’eccezionale previsione del blocco dei licenziamenti. 

Il Tribunale di Roma ha, infatti, correttamente osservato che il blocco dei licenziamenti è stato accompagnato da una generalizzata possibilità per tutte le aziende, anche quelle più piccole, di ricorrere agli ammortizzatori sociali.

Ad avviso del Tribunale romano, tale “simmetria” tra blocco dei licenziamenti e intervento della collettività generale renderebbe l’intero sistema ragionevole e, soprattutto, legittimo a livello costituzionale.

Tuttavia, tale binomio non opera nei confronti dei dirigenti, che restano esclusi dai trattamenti di integrazione salariale. Ne consegue che l’estensione del blocco dei licenziamenti ai dirigenti porterebbe, in mancanza della possibilità degli stessi di accedere alla CIG, all’irragionevole risultato che i costi della tutela occupazionale e reddituale dei dirigenti rimarrebbero in carico esclusivamente al datore di lavoro.

Ciò detto, il Tribunale di Roma ha dichiarato legittimo il licenziamento che era stato motivato sulla base di ragioni di riorganizzazione aziendale, di efficientamento e di contenimento dei costi che avevano condotto alla soppressione della posizione dirigenziale e alla ridistribuzione delle relative funzioni tra altri responsabili aziendali.

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