Bonus facciate anche per le opere accessorie

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Bonus facciate anche per le opere accessorie

L’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti della detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (c.d. Bonus facciate).

Nella risposta ad interpello n. 191 del 23 giugno 2020, infatti, si analizza l’istanza presentata da un geometra, che in qualità di amministratore di condominio chiede se:

  • ai fini del “bonus facciate”, si applichino le modalità previste per la detrazione spettante ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR per interventi di recupero del patrimonio edilizio e se risultano detraibili anche le spese sostenute per opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori;

  • rientrino nel “bonus facciate” le spese per il solo restauro di balconi, senza interventi sulle facciate;

  • per gli interventi già iniziati nel 2019 ma i cui pagamenti sono effettuati nel 2020, si possa usufruire del “bonus facciate” e se per i pagamenti occorre utilizzare una causale particolare.

Bonus facciate: sì alla detrazione per le spese sostenute nel 2020

L’Agenzia delle Entrate analizza la disciplina di riferimento che è quella contenuta all’articolo 1, commi da 219 a 223 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020).

Tale norma individua le tipologie di interventi che danno diritto al suddetto bonus, nonché la misura della detrazione spettante, oltre che delineare le modalità di fruizione della detrazione; per quanto riguarda, invece, le modalità applicative del bonus, si rinvia al regolamento di attuazione. Inoltre, ricorda che i chiarimenti in ordine all'applicazione di tale agevolazione sono stati forniti con la circolare n. 2/E/2020, a cui si rinvia per i necessari approfondimenti. Anche con riferimento ai quesiti sollevati dall’istante, le risposte possono essere trovate proprio tra le precisazioni contenute nella suddetta circolare.

Infatti, come ben specificato in tale documento, l’Agenzia ricorda che il fine del bonus facciate è quello di incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano favorendo, altresì, interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

Partendo da tale presupposto, quindi, nella risposta ad interpello n. 191/2020, si specifica che:

  • rientrano nel bonus facciate anche le spese accessorie sostenute per l’esecuzione dei lavori agevolabili, comprese quelle indicate dal professionista, quali la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali;

  • la detrazione del 90%, inoltre, si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate. Nella circolare n. 2/2020 è specificato proprio che la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;

  • sono agevolabili anche le spese per i lavori riguardanti non soltanto la pulitura o la tinteggiatura delle facciate, ma anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, a patto che vengano rispettati i “requisiti minimi” richiesti dal decreto MiSE 26 giugno 2015 e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l'involucro edilizio indicati dal decreto MiSE 11 marzo 2008.

Con riferimento, infine, alla finestra temporale dell’agevolazione, l’Agenzia riconosce la possibilità di ammettere al “bonus facciate” le spese sostenute nel 2020 per interventi già iniziati nel 2019.

A conferma di ciò, viene richiamata nuovamente la circolare n. 2/2020 nella quale è utilizzata la locuzione “spese documentate, sostenute nell’anno 2020”, senza altre condizioni volte a circoscrivere l'applicazione del “bonus facciate” alla data di avvio degli interventi. Ciò comporta che, ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

Per meglio comprendere l'Agenzia riporta questo esempio: un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 17 febbraio 2020 - Bonus facciate 2020. Chiarimenti Entrate sulla detrazione del 90% - Moscioni

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