Bonus giovani under 30 cumulabile con Decontribuzione Sud PMI
Pubblicato il 21 febbraio 2025
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A partire dai flussi Uniemens di competenza di febbraio 2025 è fruibile Decontribuzione Sud PMI, la nuova agevolazione contributiva per le aree svantaggiate introdotta dalla legge di Bilancio 2025 (commi da 406 a 412 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
L’INPS ha emanato le istruzioni di dettaglio con la circolare n. 32 del 30 gennaio 2025, annoverando, tra i numerosi vantaggi dell’agevolazione, anche l’ampio regime di cumulabilità con gli altri incentivi all’assunzione, di natura contributiva o economica.
A definire i criteri base per il cumulo di Decontribuzione Sud PMI è il paragrafo 6 della circolare, che fa rientrare tra gli incentivi contributivi cumulabili anche il bonus giovani under 30, l’incentivo strutturale previsto dalla legge di Bilancio 2018.
Di primo acchito, si sarebbe tentati a pensare ad un errore, stante il generale divieto di cumulo previsto dal legislatore per il bonus giovani in parola. A ben guardare però di errore non trattasi e vedremo nel proseguo perché.
Ora partiamo ricordando le caratteristiche principali dei due incentivi all’assunzione, bonus giovani under 30 e Decontribuzione Sud PMI, focalizzando poi l’attenzione sui criteri di applicazione del cumulo e sui vantaggi che ne derivano al datore di lavoro.
Infine, un esempio pratico ci aiuterà a dare concreta evidenza degli effettivi benefici economici fruibili con il cumulo.
Bonus giovani under 30
La Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 100-108 e 113-114, legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha introdotto un esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, con l’obiettivo di incentivare l’occupazione giovanile stabile.
L’esonero contributivo si applica a tutti i datori di lavoro privati (e altri soggetti equiparabili), anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Sono esclusi i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
Ad essere agevolate sono le nuove assunzioni a tempo indeterminato (e le trasformazioni di precedenti rapporti a termine), anche part-time, di lavoratori con età inferiore ai 30 anni e al primo impiego stabile (non è ostativo un precedente rapporto di apprendistato non proseguito in rapporto a tempo indeterminato).
L’esonero copre il 50% dei contributi previdenziali effettivamente sgravabili a carico del datore di lavoro, esclusi i premi e i contributi INAIL, nel rispetto del massimale di agevolazione di 3.000 euro annui, riparametrati su base mensile (250 euro mensili).
La durata massima del beneficio è di 36 mesi dalla data di assunzione.
Lo stesso esonero (50% dei complessivi contributi nel limite massimo di 3.000 euro su base annua), spetta anche nelle ipotesi di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, sempre che, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non abbia compiuto 30 anni di età. L'esonero è applicato per un periodo massimo di 12 mesi che decorrono dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
NOTA BENE: Se l’assunzione riguarda giovani che hanno svolto alternanza scuola-lavoro o periodo di apprendistato di primo o di terzo livello negli ultimi 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro, l’esonero è elevato al 100% dei contributi previdenziali.
Decontribuzione Sud PMI
Decontribuzione Sud PMI è esonero contributivo parziale riconosciuto alle micro, piccole e medie imprese (PMI) fino a 250 dipendenti che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L'esonero contributivo è destinato ai datori di lavoro privati (anche non imprenditori) che rientrano nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651, ossia:
- aziende fino a 250 dipendenti;
- con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo, i datori di lavoro domestico nonché gli enti pubblici economici e altri enti equiparabili ai datori di lavoro privati.
L'agevolazione si applica esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato assunti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della misura.
Non sono incentivabili i rapporti di apprendistato, i rapporti di lavoro agricoli, i contratti di lavoro domestico
L'esonero è riconosciuto per un massimo di 12 mesi in misura e nel rispetto di massimali di agevolazione decrescenti in base all’anno di assunzione.
Per l'anno 2025, l’esonero è pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
L’esonero non si applica ai premi e contributi INAIL
Compatibilità tra Bonus giovani under 30 e Decontribuzione Sud PMI
Come evidenziato dall’INPS (circolare n. 32 del 30 gennaio 2025) Decontribuzione Sud PMI non è cumulabile, per espressa previsione di legge, con Bonus Giovani, Bonus Donne e Bonus ZES Unica del decreto Coesione.
Decontribuzione Sud PMI è tuttavia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento “previsti dalla normativa vigente”, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e fatti salvi specifici divieti.
Il cumulo è ammesso con altri incentivi all’assunzione, sia di natura economica, sia contributivi tra cui l’INPS cita anche l’esonero al 50% per l’assunzione giovani under 30.
Tuttavia la legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 114, legge n. 205/2017) ha escluso la cumulabilità dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 30 con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi” (resta ferma invece la cumulabilità con gli incentivi che assumono natura economica).
L’INPS, in merito al citato divieto di cumulabilità, ha espressamente chiarito che lo stesso va applicato secondo un criterio temporale, non potendosi pertanto applicare agli strumenti introdotti successivamente all’entrata in vigore della legge n. 205/2017" (circolare del 2 marzo 2018, n. 40).
Pertanto il datore di lavoro con forza lavoro fino a 250 dipendenti, che ha assunto nel 2024, a tempo indeterminato, un giovane under 30, a tempo indeterminato e al primo impiego stabile, in una delle regioni ammesse a Decontribuzione Sud PMI può operare nel seguente modo:
- applicare, in prima battuta, il bonus giovani under 30 (50% contributi c/o ditta fino al 250 euro mensili per 36 mesi);
- ove sia presente un residuo di contribuzione esonerabile a seguito dell’applicazione del bonus giovani under 30, potrà procedere al cumulo con la Decontribuzione Sud PMI (per il 2025, 25% contributi c/o ditta fino a 145 euro mensili per 12 mesi) nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro e dei massimali di agevolazione previsti per Decontribuzione Sud PMI-
Bonus giovani under 30 e Decontribuzione Sud PMI in cumulo: esempio di calcolo
Un’azienda assume a tempo indeterminato un giovane under 30 in Campania, con contribuzione previdenziale a proprio carico ed incentivabile pari a 7.920 euro annui, 660 euro mensili.
Bonus Giovani under 30:
- Esonero del 50% della contribuzione datoriale, fino a 250 euro mensili
- Contributi datoriali dovuti: 660 euro mensili
- Esonero massimo: 250 euro mensili
- Residuo contributivo: 410 euro mensili
Decontribuzione Sud PMI:
- Sgravio del 25% sulla quota residua (410 euro)
- Nuovo esonero: 102,50 euro mensili (fino al massimo di 145 euro)
- Contributi datoriali finali: 307,50 euro mensili
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