Bonus leciti solo con più occupati

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Lo sgravio previsto dall’articolo 3 della legge 448/98 e dall’articolo 44 della legge 448/01, che dà diritto ad una agevolazione contributiva triennale per i nuovi assunti dai datori di lavoro operanti nel Mezzogiorno, è valido nel caso in cui ci sia stato effettivamente incremento occupazionale e, quindi, non spetta nell’ambito di un’operazione societaria che, attraverso accordi sindacali, preveda il trasferimento di azienda e il passaggio dei lavoratori, finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali, anche se, formalmente, ciò avviene con la presentazione delle dimissioni dei lavoratori e la successiva riassunzione. Il ministero del Lavoro con la nota protocollo 3509 del 14 settembre conferma, quindi, l’orientamento dell’Inps, che con circolare 188/99 aveva affermato che, per fruire del beneficio di cui alla legge 488/98, l’impresa, anche di nuova costituzione, deve realizzare un incremento del numero dei dipendenti a tempo pieno e indeterminato.

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