Bonus mamme 2026: novità per requisiti e importi

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Il bonus mamme, una delle misure più rilevanti introdotte negli ultimi anni dal legislatore italiano in materia di politiche per il lavoro e la famiglia con la legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), è fra le misure oggetto di revisione ed integrazione da parte della legge di Bilancio 2026.

All’interno di un più ampio pacchetto di interventi finalizzati al sostegno dell’occupazione femminile e alla riduzione del divario di genere nel mercato del lavoro, nella fase iniziale il monus mamme viene concepito come un contributo economico diretto destinato alle lavoratrici madri con almeno due figli a carico, con l’obiettivo di offrire un supporto concreto alle donne impegnate nella gestione simultanea delle responsabilità lavorative e familiari.

La disciplina originaria prevedeva un importo annuo limitato e una platea di beneficiarie circoscritta prevalentemente alle lavoratrici dipendenti, in un contesto normativo caratterizzato dalla coesistenza di diverse misure di sostegno, tra cui l’esonero contributivo per le madri con tre o più figli. Già nella fase applicativa del 2024, tuttavia, è emersa la necessità di rafforzare e rendere più strutturale il bonus sia in termini di importo sia con riferimento all’estensione soggettiva della misura.

Dal punto di vista delle finalità di policy, il bonus mamme 2026 si inserisce in una strategia più ampia di promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro e di incentivo alla natalità, ambiti da tempo considerati prioritari nell’agenda economica e sociale nazionale. Il contributo mira a ridurre il costo opportunità della maternità per le lavoratrici, favorendo la continuità occupazionale e contrastando i fenomeni di uscita anticipata dal mercato del lavoro dopo la nascita dei figli. Parallelamente, la misura contribuisce a sostenere la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, riconoscendo il ruolo economico e sociale svolto dalle madri lavoratrici.

Natura del beneficio e differenze rispetto ad altri bonus familiari

Sotto il profilo tecnico, il bonus mamme 2026 si configura come un contributo economico diretto, erogato dall’Inps in favore delle lavoratrici che rispettano i requisiti previsti dalla normativa, impostazione che lo distingue in modo netto da molte altre misure di sostegno alla famiglia che assumono prevalentemente la forma di detrazioni fiscali o di agevolazioni contributive riconosciute in busta paga.

A differenza delle agevolazioni fiscali, che producono un beneficio indiretto attraverso la riduzione dell’imposta dovuta, il bonus mamme garantisce un trasferimento monetario certo e quantificabile svincolato dalla capienza fiscale della beneficiaria. Questo aspetto risulta particolarmente rilevante per le lavoratrici con redditi medio-bassi o con carriere lavorative discontinue, per le quali le detrazioni fiscali possono risultare di limitata efficacia.

Un ulteriore elemento distintivo del bonus è la totale assenza di collegamento con l’Isee: a differenza di molte prestazioni sociali e familiari, infatti, l’accesso al bonus non richiede la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) né la verifica della situazione economica del nucleo familiare nel suo complesso. Il legislatore ha scelto di ancorare il diritto al beneficio esclusivamente al reddito da lavoro individuale della madre entro il limite annuo stabilito, semplificando così la procedura di accesso e riducendo gli oneri amministrativi sia per le beneficiarie sia per gli intermediari.

Dal punto di vista fiscale, il Bonus Mamme 2026 presenta un ulteriore vantaggio rilevante: il contributo è escluso dalla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef: ciò significa che le somme percepite non devono essere dichiarate e non incidono sul calcolo dell’imposta dovuta né sulla determinazione delle detrazioni o di altre agevolazioni collegate al reddito complessivo.

Importo ed erogazione del contributo

Per l’anno 2026 il bonus mamme prevede un importo mensile pari a 60 euro, riconosciuto alle lavoratrici madri che rispettano tutti i requisiti previsti dalla normativa. Su base annua, il beneficio può raggiungere dunque un massimo di 720 euro, a condizione che l’attività lavorativa sia stata svolta per l’intero anno solare.

L’importo del contributo non è riconosciuto in misura forfettaria, ma è parametrato ai mesi effettivamente lavorati nel corso dell’anno di riferimento, aspetto che assume particolare rilievo nei casi di rapporti di lavoro non continuativi, contratti a termine, cessazioni o avvii di attività in corso d’anno. In tali situazioni, infatti, il bonus viene calcolato moltiplicando l’importo mensile di 60 euro per il numero di mesi in cui la lavoratrice risulta occupata e in possesso dei requisiti.

A titolo esemplificativo, una lavoratrice che abbia svolto attività lavorativa per 9 mesi nel corso del 2026 potrà beneficiare di un importo pari a 540 euro, mentre una lavoratrice con 6 mesi di lavoro maturerà un bonus pari a 360 euro. Questa modalità di calcolo garantisce una maggiore equità nella distribuzione del beneficio, correlando l’importo riconosciuto alla reale partecipazione al mercato del lavoro.

Dal punto di vista operativo, l’erogazione del bonus avviene in un’unica soluzione generalmente nel mese di dicembre 2026, a seguito della verifica dei requisiti da parte dell’Inps.

Durata

La durata del bonus mamme è strettamente collegata alla composizione del nucleo familiare e, in particolare, all’età del figlio più piccolo.

Nel caso di lavoratrici con due figli a carico, il diritto al bonus permane fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Superata questa soglia anagrafica, il beneficio non risulta più riconoscibile, anche qualora permangano gli altri requisiti lavorativi e reddituali. Questo limite riflette l’intento del legislatore di concentrare il sostegno nella fase in cui le esigenze di cura e assistenza risultano generalmente più elevate.

Per le lavoratrici con tre o più figli a carico, la disciplina prevede un’estensione significativa della durata del beneficio, che può essere riconosciuto fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. L’estensione temporale risponde alla necessità di offrire un supporto più duraturo alle famiglie numerose, che affrontano un carico economico e organizzativo più complesso nel medio-lungo periodo.

Trattamento fiscale e impatto su altre prestazioni

La normativa stabilisce espressamente che il bonus è esente da Irpef e non concorre alla formazione del reddito imponibile della beneficiaria. Le somme percepite non devono quindi essere indicate nella dichiarazione dei redditi e non incidono sul calcolo dell’imposta dovuta.

Parallelamente, il bonus mamme è irrilevante ai fini Isee: l’importo erogato non deve essere dunque dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica e non influisce sull’accesso o sull’importo di altre prestazioni agevolate basate sull’Isee stesso.

Dal punto di vista operativo, l’esenzione fiscale e l’irrilevanza ISEE rendono il Bonus Mamme uno strumento particolarmente efficiente, facilmente integrabile nella pianificazione fiscale del nucleo familiare, senza effetti distorsivi sul reddito complessivo o sugli indicatori economici utilizzati per l’accesso ad altre misure.

Novità introdotte dalla legge di bilancio 2026

Rispetto al 2025, il legislatore ha disposto un aumento dell’importo del contributo pari al 50%: l’importo mensile passa infatti da 40 euro a 60 euro, con un conseguente incremento dell’importo annuo massimo da 480 euro a 720 euro. Il confronto tra le due annualità evidenzia un rafforzamento concreto della misura, volto a rendere il beneficio più incisivo sul reddito disponibile delle lavoratrici madri.

Requisiti di accesso al bonus mamme 2026

L’accesso al bonus è subordinato al rispetto di una serie di requisiti puntualmente individuati dalla normativa di riferimento.

Tali requisiti riguardano tre ambiti fondamentali:

  • la situazione familiare;
  • la condizione lavorativa;
  • il livello di reddito da lavoro della madre richiedente.

Requisito familiare: numero e tipologia dei figli

Il primo requisito richiesto riguarda la presenza di almeno due figli a carico, che siano:

  • i figli biologici, indipendentemente dal fatto che siano nati all’interno o al di fuori del matrimonio;
  • i figli adottivi, a partire dalla data di adozione giuridicamente riconosciuta;
  • i figli in affidamento preadottivo, purché l’affidamento risulti formalmente disposto dall’autorità competente.

Ai fini del bonus, il figlio deve risultare fiscalmente a carico della madre secondo i criteri stabiliti dalla normativa tributaria. In particolare, il figlio è considerato a carico se possiede un reddito complessivo annuo non superiore ai limiti previsti per la detrazione per figli a carico. La verifica dello status di carico fiscale assume rilevanza non solo al momento della presentazione della domanda, ma anche in relazione al mantenimento del diritto al beneficio nel corso dell’anno.

Requisito lavorativo: categorie ammesse ed escluse

Il secondo requisito riguarda la condizione lavorativa della madre: la misura è espressamente rivolta alle lavoratrici, con l’obiettivo di sostenere la permanenza nel mercato del lavoro e di incentivare la continuità occupazionale.

Rientrano tra le categorie ammesse:

  • le lavoratrici dipendenti del settore privato, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato;
  • le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, incluse le dipendenti delle amministrazioni centrali e locali;
  • le lavoratrici autonome, a condizione che risultino iscritte a una gestione previdenziale obbligatoria.

Per quanto concerne il lavoro autonomo, la normativa include:

  • le libere professioniste iscritte alle casse previdenziali di categoria;
  • le artigiane e commercianti iscritte alle gestioni INPS;
  • le lavoratrici agricole autonome, quali coltivatrici dirette e imprenditrici agricole professionali;
  • le iscritte alla Gestione separata INPS, comprese le collaboratrici coordinate e continuative.

Accanto alle categorie ammesse, la disciplina individua anche specifiche categorie escluse dal beneficio, in ragione della natura del rapporto di lavoro o dell’esistenza di misure alternative più vantaggiose:

  • le lavoratrici domestiche, quali colf, badanti e baby-sitter, in quanto il rapporto di lavoro domestico segue una disciplina previdenziale e contributiva distinta;
  • le lavoratrici disoccupate o inoccupate, poiché il beneficio è espressamente collegato allo svolgimento di attività lavorativa;
  • le lavoratrici madri con tre o più figli titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che possono accedere all’esonero contributivo IVS, misura considerata alternativa e non cumulabile con il Bonus Mamme.

La ratio delle esclusioni risiede nella volontà del legislatore di evitare sovrapposizioni tra strumenti di sostegno e di indirizzare ciascuna misura verso la platea per la quale risulta maggiormente efficace.

Requisito reddituale: limite dei 40.000 euro

Il terzo requisito di accesso riguarda il reddito da lavoro della madre, che non deve superare la soglia annua di 40.000 euro (il limite reddituale si riferisce esclusivamente al reddito individuale da lavoro e non al reddito complessivo del nucleo familiare).

Ai fini della misura, rilevano unicamente i redditi derivanti da:

  • lavoro dipendente;
  • lavoro autonomo;
  • attività assimilate al lavoro autonomo o subordinato, purché soggette a contribuzione previdenziale.

Non assumono alcuna rilevanza, invece, i redditi percepiti dal coniuge o dal partner, né altri redditi familiari. Questa impostazione rappresenta una scelta precisa del legislatore, volta a semplificare l’accesso al beneficio e a concentrare la valutazione sulla posizione lavorativa della madre.

La corretta determinazione del reddito da confrontare con il limite dei 40.000 euro richiede un’analisi puntuale delle fonti reddituali, differenziata in base alla tipologia di attività svolta.

Per le lavoratrici dipendenti, il reddito rilevante ai fini del bonus è il reddito lordo annuo da lavoro dipendente. Il principale documento di riferimento è la Certificazione Unica (CU), rilasciata dal datore di lavoro entro i termini previsti dalla normativa.

In particolare, il valore da considerare è quello indicato nel punto relativo ai “redditi di lavoro dipendente e assimilati”. Rientrano nel calcolo:

  • la retribuzione base;
  • le mensilità aggiuntive, quali tredicesima e quattordicesima;
  • eventuali premi, straordinari e indennità ricorrenti.

Non devono invece essere considerate alcune somme che, pur percepite dal lavoratore, non costituiscono reddito da lavoro ai fini della misura, come il trattamento di fine rapporto (TFR) e altre indennità una tantum non riconducibili a prestazioni lavorative ordinarie.

Per le lavoratrici autonome, il reddito rilevante varia in funzione della gestione previdenziale di appartenenza.

Nel caso delle professioniste iscritte a casse previdenziali, il reddito da considerare è il reddito professionale netto, così come dichiarato ai fini previdenziali e fiscali. Tale reddito rappresenta la base di calcolo per i contributi dovuti alla cassa di appartenenza.

Per le iscritte alla Gestione separata, rileva il reddito derivante dalle attività di collaborazione o di lavoro autonomo, come risultante dalla dichiarazione dei redditi e dalla contribuzione versata.

Per artigiane e commercianti, il parametro di riferimento è il reddito d’impresa, determinato secondo le regole fiscali ordinarie e utilizzato come base per il calcolo dei contributi previdenziali.

In tutti i casi, è necessario che la lavoratrice risulti in regola con la contribuzione previdenziale, poiché l’iscrizione e il versamento dei contributi costituiscono un presupposto essenziale per l’accesso al beneficio.

Ai fini del limite dei 40.000 euro, la normativa esclude espressamente una serie di redditi e prestazioni che non devono essere computati nel calcolo. Tra questi rientrano:

  • i redditi non da lavoro, quali redditi da locazione, redditi di capitale, interessi e dividendi;
  • le prestazioni assistenziali, come l’Assegno Unico Universale per i figli a carico;
  • le indennità una tantum, comprese alcune indennità di fine rapporto o bonus occasionali non collegati all’attività lavorativa.

Come presentare la domanda

La domanda per il bonus mamme 2026 deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi digitali messi a disposizione dall’INPS, cui si accede mediante:

  • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
  • Carta d’Identità Elettronica (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Una volta effettuato l’accesso all’area riservata del portale, la lavoratrice può individuare la sezione dedicata alle prestazioni a sostegno del reddito e procedere alla compilazione della domanda relativa al Bonus Mamme. La procedura guidata richiede l’inserimento dei dati anagrafici, familiari, lavorativi e reddituali, nonché la dichiarazione del possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa.

Accanto alla presentazione diretta da parte della lavoratrice, la normativa riconosce un ruolo centrale ai CAF e agli intermediari abilitati, tra cui consulenti del lavoro e professionisti iscritti agli albi. Il ricorso a tali soggetti consente di beneficiare di un supporto qualificato, che comprende:

  • la verifica preventiva dei requisiti soggettivi e oggettivi;
  • l’assistenza nella corretta compilazione della domanda;
  • il controllo della documentazione allegata;
  • il monitoraggio dello stato della pratica fino all’esito finale.

La presentazione della domanda richiede la predisposizione di una documentazione completa e coerente, differenziata in parte in base alla tipologia di attività lavorativa svolta dalla madre richiedente. Una corretta raccolta documentale è essenziale per consentire all’INPS di effettuare le verifiche istruttorie senza rallentamenti.

Per le lavoratrici dipendenti, la documentazione generalmente richiesta comprende:

  • documento di identità in corso di validità;
  • codice fiscale della richiedente e dei figli a carico;
  • Certificazione Unica (CU) relativa ai redditi da lavoro dipendente;
  • dati identificativi del datore di lavoro;
  • coordinate bancarie (IBAN) per l’accredito del contributo.

Per le lavoratrici autonome, oltre ai documenti anagrafici e fiscali, sono necessari:

  • copia della dichiarazione dei redditi o attestazione del reddito professionale;
  • documentazione attestante l’iscrizione alla gestione previdenziale di riferimento;
  • evidenza della regolarità contributiva;
  • IBAN intestato o cointestato alla richiedente.

Per l’annualità 2026, l’Inps prevede l’apertura delle domande a partire dal 1° gennaio 2026. Da tale data, dunque, le lavoratrici in possesso dei requisiti possono procedere con la richiesta del bonus per l’anno in corso.

È inoltre previsto un termine specifico per il recupero del beneficio relativo al 2025: le lavoratrici che non abbiano presentato domanda per il bonus mamme 2025 entro i termini ordinari possono procedere con la richiesta residuale entro il 31 gennaio 2026. In tal caso, l’importo riconosciuto sarà calcolato sulla base delle regole vigenti per il 2025, con un massimo annuo di 480 euro.

Tempistiche di pagamento

Il bonus mamme 2026 viene erogato secondo una modalità di saldo annuale, in un’unica soluzione. Il pagamento è generalmente previsto nel mese di dicembre 2026, una volta completate le verifiche sui requisiti e sulla durata effettiva dell’attività lavorativa svolta nel corso dell’anno.

L’importo spettante viene determinato sulla base dei mesi effettivamente lavorati, applicando il criterio di proporzionalità previsto dalla normativa. In concreto, l’Inps calcola l’importo moltiplicando l’importo mensile di 60 euro per il numero di mesi in cui la lavoratrice risulta in attività e in possesso dei requisiti. Eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa, se non coperti da contribuzione, possono incidere sull’importo finale riconosciuto.

Per le domande relative al recupero del bonus 2025 presentate entro il 31 gennaio 2026, il pagamento avviene in tempi più rapidi, generalmente nel mese di febbraio 2026, con accredito dell’importo spettante in base alle regole dell’anno precedente.

Compatibilità con altre agevolazioni

Il bonus è cumulabile con la maggior parte delle principali prestazioni di sostegno alla famiglia. In particolare, può essere percepito contestualmente:

  • all’Assegno Unico Universale (AUU) per i figli a carico;
  • al Bonus Asilo Nido, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento;
  • alle detrazioni fiscali per figli a carico;
  • ad altre misure di sostegno economico non collegate al reddito da lavoro individuale.

L’unica incompatibilità espressamente prevista è quella con l’esonero contributivo IVS per madri lavoratrici con tre o più figli. In presenza dei requisiti per entrambe le misure, la lavoratrice deve optare per una sola agevolazione.

In breve

Importo mensile 60 euro
Importo massimo annuo 720 euro
Parametrazione In base ai mesi effettivamente lavorati
Durata con 2 figli Fino al 10° anno del figlio più piccolo
Durata con 3 o più figli Fino al 18° anno del figlio più piccolo
Requisito reddituale Reddito da lavoro ≤ 40.000 euro
Collegamento con ISEE Nessuno
Tassazione Esente IRPEF
Modalità di domanda Telematica INPS
Modalità di pagamento Unica soluzione a dicembre

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