Bonus ricapitalizzazione, sei mesi di tempo per perfezionare gli aumenti di capitale delle società

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Con la circolare n. 53/E del 21 dicembre 2009, l’agenzia delle Entrate fornisce alcune specifiche indicazioni per consentire la corretta fruizione del bonus ricapitalizzazioni: agevolazione indicata dall’articolo 5, comma 3 ter, del Decreto legge 78/09. Secondo il disposto normativo citato, le società possono escludere da imposizione fiscale il 3% degli aumenti di capitale, in denaro o in natura, di importo fino a 500.000 euro, perfezionati da parte di persone fisiche dal 5 agosto 2009 al 5 febbraio 2010 mediante conferimenti in società di persone o di capitali.

La circolare n. 53/E, dunque, traccia il perimetro dei conferimenti che possono essere sottratti dalla base imponibile, in virtù del cosiddetto “bonus ricapitalizzazione”. Dato che il dettato normativo parla genericamente di “aumenti di capitale…perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti…”, l’agenzia delle Entrate ha voluto fornire ulteriori specificazioni distinguendo, per esempio, tra:

aumenti reali derivanti da nuovi apporti, che sono agevolabili

e

aumenti nominali, derivanti da conversione di riserve già esistenti, che non sono agevolabili.

Specificazione importante della circolare è quella che riguarda le società neocostitute, per le quali si precisa che gli aumenti di capitale agevolabili comprendono anche il capitale di costituzione. Analogamente, rilevano i versamenti fatti a titolo di sovrapprezzo azioni o quote e i versamenti eseguiti dai soci in conto capitale o a titolo di futuro aumento di capitale, purchè non sia prevista la loro restituzione. Sono agevolabili anche le rinunce ai crediti eseguite dai soci.

Il bonus ricapitalizzazioni spetta alle società e non ai soci e può essere goduto a patto che l’incremento di capitale venga mantenuto per l’intero periodo agevolabile, cioè per i successivi cinque periodi d’imposta. Pertanto, se una parte dell’aumento di capitale viene restituita ai soci, la quota agevolabile diminuisce in misura corrispondente. Viceversa, non si ha una riduzione della quota agevolabile se il capitale si riduce a seguito di copertura di perdite.

Tra gli altri importanti chiarimenti forniti dall’Agenzia quello secondo cui il bonus è applicabile, oltre che all’Ires e all’Irpef per le società di persone, anche all’Irap.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 2 – off-limits le quote versate in azienda dopo il 5 febbraio – Ranocchi – Valcarenghi

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