Brexit. Istruzioni per l’esportazione delle merci

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Brexit. Istruzioni per l’esportazione delle merci

A seguito del recesso della Gran Bretagna dall’Unione europea ("Brexit"), l’entrata e l’uscita di merci tra UE e Regno Unito seguiranno le disposizioni Ue dei Paesi terzi e va quindi controllato se vi è necessità di ottenere un’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del Codice Doganale.

E’ una delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Dogane con circolare n. 49 del 18 dicembre 2020 per gli operatori economici a partire dal 1° gennaio 2021, data di operatività della “Brexit”.

Brexit. Come muoversi per evitare ritardi delle attività

Pertanto, prosegue il documento, gli operatori che svolgono operazioni di riparazione, lavorazione o trasformazione presso stabilimenti siti nel Regno Unito ovvero che utilizzano, per le loro produzioni nazionali, merci che provengono da Uk, dovranno riconsiderare la loro operatività, in quanto dovranno essere autorizzati ai regimi di perfezionamento attivo o passivo.

Coloro che hanno interessi economici nel Regno Unito, per evitare blocchi o rallentamenti delle attività produttive, possono presentare anticipatamente, mediante il Trader Portal (TP), le istanze di autorizzazione per i regimi speciali diversi dal transito indicando, come momento di inizio validità dell’autorizzazione, una data successiva al 31/12/2020.

Nel caso in cui non si riesca ad ottenere un’autorizzazione al regime speciale, sarà possibile regolarizzare le operazioni di importazione/esportazione svolte dal 1° gennaio 2021 con la richiesta di una autorizzazione con effetto retroattivo.

Data la vicinanza della Brexit, viene data la possibilità di presentare istanza per il rilascio dell’autorizzazione per i luoghi approvati all’export, con richiesta di effettuazione del sopralluogo in modalità semplificata. A tal proposito viene allegato il modulo da presentare.

Per le esportazioni, non è consentito presentare la relativa dichiarazione presso un ufficio doganale diverso da quello competente sul luogo di stabilimento dell’esportatore, tranne in casi particolari come, ad esempio, quando le merci vengono consolidate, imballate o reimballate, ai fini del loro trasporto al di fuori del territorio doganale dell’Unione, in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta la vendita per l’esportazione.

Le merci, dopo essere state svincolate dall’ufficio di esportazione, devono essere presentate, accompagnate dal DAE (documento di accompagnamento esportazione), nelle stesse condizioni in cui si trovavano quando la dichiarazione di esportazione è stata accettata, all’ufficio di uscita dichiarato il quale le tiene sotto vigilanza fino al momento in cui escono dal territorio doganale dell’Unione ed invia all’ufficio di esportazione il messaggio telematico “risultato di uscita”.

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