Buoni lavoro, limite temporale solo dopo la nuova procedura di rilascio

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Con la nota n. 3439 del 18 febbraio 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce ulteriori chiarimenti, rispetto alla pregressa circolare 4/2013, sull'utilizzo dei voucher nei rapporti di lavoro occasionale accessorio, alla luce dell’intervento della riforma del lavoro (legge n. 92/2012).

Si chiarisce che nelle more della definizione della nuova procedura, anche telematica, di rilascio dei voucher da parte dell'Inps, sono ancora valide le regole previgenti la normativa Fornero, che non pongono limiti temporali (la riforma del lavoro prevede l’utilizzo temporale di 30 giorni a decorrere dall’acquisto) all’utilizzo, ferme restando le nuove limitazioni di carattere economico.

Nella nota una disposizione particolare per l’agricoltura: il valore nominale di 10 euro (minimo previsto come importo-orario del voucher) non è vincolato ad un'ora di lavoro. Pertanto le imprese agricole possono far riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata fissata dai Ccnl per i lavoratori dipendenti.

Infine, un chiarimento sulle sanzioni. L’acquisizione da parte del datore della dichiarazione del lavoratore circa il non superamento della soglia di 5mila euro l’anno, è sufficiente a evitare, in capo al datore stesso, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio. Ne consegue che al superamento del tetto posto sulla retribuzione annua del lavoratore per precedenti rapporti non comunicati al datore, non ci sarà la conversione in lavoro a tempo indeterminato.

Si ricorda che i buoni lavoro già richiesti al 18 luglio 2012 sono spendibili con le regole previgenti la riforma Fornero fino al 31 maggio 2013.
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