Calcolo con la migliore stima possibile per l’Imu degli immobili con porzioni no profit

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Con la risoluzione 7/DF del 5 giugno 2013, il Mef risponde ad alcuni quesiti giunti in merito al pagamento dell’Imu relativa all’anno 2013 per gli enti non commerciali. Nello specifico, della prima rata dovuta, entro il 17 giugno 2013, con utilizzo promiscuo dell’immobile.

Per l'anno 2012, se una porzione dell'immobile era utilizzata a fini commerciali l'imposta era dovuta su tutto il complesso. Dal 1° gennaio 2013 hanno trovato applicazione le disposizioni sull’utilizzazione mista delle unità immobiliari per cui l’esenzione dall’Imu, nel caso in cui non sia possibile procedere all’accatastamento separato dell’immobile o della porzione di immobile, si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dello stesso immobile. Le nuove regole, ex Dm 200/2012, dicono che nel caso di utilizzo indistinto, la proporzione è determinata in base al numero di soggetti a cui sono rivolte le attività commerciali, il tutto rapportato al numero dei giorni di impiego per attività commerciali sul totale dell'anno.

Dunque, per gli enti non profit, l'Imu 2013 potrebbe essere inferiore a quella dovuta per il 2012 e calcolare la rata di giugno con le regole dello scorso anno incrementerebbe lo squilibrio.

In tal ambito, tenendo conto anche dei chiarimenti forniti con la circolare 2/DF del 23 maggio 2013, si spiega che:

- per il calcolo delle parti dell’immobile esenti e di quelle soggette all'imposta può già essere utilizzato quanto stabilito dall'articolo 5 del regolamento recato dal Dm 200/2012, in base alle nuove regole per il 2013;

- sussiste la possibilità di basare l'acconto 2013 su una stima, per poi procedere per il saldo ad una valutazione definitiva;

- se non saranno disponibili tutti i dati e gli elementi necessari per la determinazione del rapporto proporzionale o i dati risultanti dai bilanci degli enti, la somma dovuta potrà essere oggetto di conguaglio per il 2013 unitamente al versamento dell’acconto Imu per l'anno 2014.

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