Canone TV 2026: dichiarazione di esonero entro il 31 gennaio
Pubblicato il 16 gennaio 2026
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I contribuenti che non detengono un apparecchio televisivo e risultano intestatari di un’utenza elettrica residenziale ad uso domestico possono evitare l’addebito del canone TV 2026 nella bolletta dell’energia elettrica presentando un’apposita dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle entrate.
La scadenza del 31 gennaio 2026 è determinante per ottenere l’esonero per l’intero anno. In caso di invio successivo, l’esonero opera con effetti limitati, come indicato di seguito.
Scadenze per l’esonero dal canone TV
La validità dell’esonero dipende dal periodo di presentazione della dichiarazione:
- dal 1° luglio 2025 al 31 gennaio 2026: esonero valido per tutto il 2026;
- dal 1° febbraio al 30 giugno 2026: esonero valido solo per il secondo semestre 2026.
Requisiti per richiedere l’esonero
L’esonero dal canone televisivo può essere richiesto esclusivamente se:
- nessun componente della famiglia anagrafica detiene un apparecchio televisivo;
- il contribuente è titolare di un’utenza elettrica residenziale.
La dichiarazione deve essere resa ai sensi del Dpr n. 445/2000 e presentata compilando il quadro A del modello predisposto dall’Agenzia delle entrate. Con tale dichiarazione si attesta che:
- in nessuna delle abitazioni in cui è attiva un’utenza elettrica intestata al dichiarante è presente un televisore, né di proprietà personale né di un componente della famiglia anagrafica;
- in alternativa, non è presente alcun ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per il quale è stata già presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento.
La dichiarazione può essere presentata anche dagli eredi, per attestare l’assenza di televisori nell’abitazione in cui è ancora attiva un’utenza elettrica intestata al soggetto deceduto.
Modalità di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione sostitutiva può essere trasmessa dal titolare dell’utenza elettrica o dall’erede tramite:
- applicazione web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate;
- intermediari abilitati, come Caf o professionisti;
- posta elettronica certificata (PEC), con dichiarazione firmata digitalmente, all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;
- raccomandata senza busta, da inviare a:
Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino, allegando copia di un documento di identità valido.
Nuova utenza elettrica
I contribuenti che attivano una nuova utenza elettrica residenziale e non ne possiedono altre della stessa tipologia nello stesso anno devono presentare la dichiarazione di non detenzione del televisore entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura. In questo modo, l’esonero viene riconosciuto a partire dalla data di attivazione.
Canone già addebitato a un familiare: compilazione del quadro B
La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso in cui il contribuente sia titolare di un’utenza elettrica residenziale, ma il canone TV risulti già addebitato a un altro componente della stessa famiglia anagrafica.
In questa ipotesi occorre compilare il quadro B, indicando:
- il codice fiscale del familiare a cui è addebitato il canone;
- la data di decorrenza dell’appartenenza alla famiglia anagrafica.
Gli effetti sul canone dipendono dalla data indicata:
- decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di presentazione: canone non dovuto per l’intero anno;
- decorrenza dal 2 gennaio al 1° luglio: canone dovuto per il primo semestre;
- decorrenza dal 2 luglio al 31 dicembre: canone dovuto per l’intero anno, ma non per l’anno successivo;
- appartenenza antecedente al 1° gennaio: può essere indicata convenzionalmente la data del 1° gennaio.
La dichiarazione con quadro B può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno e non deve essere ripresentata in assenza di variazioni.
Variazioni in corso d’anno: quadro C
Qualora le condizioni dichiarate cambino nel corso dell’anno, ad esempio per:
- acquisto di un apparecchio televisivo;
- cessazione dell’appartenenza alla famiglia anagrafica precedentemente dichiarata,
il contribuente deve comunicarlo tempestivamente compilando il quadro C della dichiarazione. In questi casi, il canone TV viene addebitato a partire dal mese di presentazione della nuova dichiarazione.
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