Casa popolare senza averne i requisiti? Sequestro del risparmio conseguito

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Casa popolare senza averne i requisiti? Sequestro del risparmio conseguito

Confermato, dalla Cassazione, il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Gip nei confronti di una donna, indagata del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis cod. pen.

Alla stessa era stato contestato di avere ottenuto l'assegnazione di un alloggio popolare senza averne diritto e ciò mediante artifici e raggiri rappresentati da false dichiarazioni in ordine al proprio reddito e nucleo familiare.

Sotto sequestro, la somma corrispondente al profitto del reato di cui all'imputazione provvisoria.

L’indagata si era rivolta alla Suprema corte lamentando erronea o falsa applicazione di legge in ordine all'obbligo di motivazione quanto al periculum in mora quale presupposto per la concessione della misura cautelare del sequestro.

Secondo la sua difesa, non era comprensibile come la perdurante disponibilità del denaro, ritenuto profitto del reato, potesse aggravare o protrarre le conseguenze della tipologia del reato nella specie contestatole.

Doglianza ritenuta manifestamente infondata dalla Corte di cassazione, pronunciatasi sulla vicenda in esame con sentenza n. 31443 del 23 agosto 2022.

Secondo gli Ermellini, in primo luogo, la ricorrente aveva censurato la motivazione del provvedimento impugnato con deduzioni di puro merito, in contrasto con il diritto vivente, secondo il quale "il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge”.

Il Tribunale del riesame, in ogni caso, aveva ampiamente motivato quanto alla ricorrenza del periculum in mora, tenuto conto della contestazione elevata ex art. 640-bis cod. pen. e del disposto di cui all'art. 322-ter cod. pen., e, dunque, della ricorrenza del presupposto della confiscabilità del bene, come previsto dalla legge.

Il giudice di merito, a ben vedere, aveva analizzato puntualmente le caratteristiche della condotta addebitata, spiegando, esplicitamente, le ragioni che avevano giustificato il sequestro, anche con riferimento alla particolarità del caso.

Le somme di denaro oggetto della misura cautelare rappresentavano un risparmio di spesa, in relazione di diretta derivazione con il fatto oggetto di indagine e si caratterizzavano, comunque, come un evidente profitto correlato alla commissione della condotta.

Nella decisione impugnata, inoltre, era specificata l'effettiva sussistenza dell'esigenza di evitare l'aggravamento delle conseguenze del reato alla luce della natura stessa del denaro.

Per la Cassazione, in definitiva, il Tribunale aveva fatto buon governo dei principi di diritto già affermati, sul punto, dalle Sezioni Unite penali, per come recentemente ribaditi e specificati nella sentenza n. 42415/2021, assolvendo puntualmente all'onere motivazionale prescritto.

Delitti contro la PA: per il sequestro, basta che il bene sia confiscabile

Era stato inoltre dato atto, ed applicato, il principio di diritto secondo il quale “ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen. è sufficiente, qualora sussista il fumus di delitti contro la pubblica amministrazione, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena”.

Da qui il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pari a 3mila euro in favore della Cassa ammende.

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