Cassa integrazione per eventi meteo anche per temperature sotto i 35 gradi

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Cassa integrazione per eventi meteo anche per temperature sotto i 35 gradi

Stress termico. Prosegue l’emergenza dovuta all’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e la conseguente necessità di proteggere lavoratrici e lavoratori maggiormente esposti ai rischi correlati alle temperature elevate.

Dopo l’INL (nota n. 5056 del 13 luglio 2023) e l’INAIL, INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si sono attivati pubblicando, il primo, il messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023 e, il secondo, un vademecum sui rischi lavorativi per esposizione ad alte temperature.

Parallelamente il Ministero del Lavoro ha avviato, un tavolo di confronto con Ministero della Salute, INL, INPS, INAIL e associazioni datoriali e sindacali per la stesura di un protocollo congiunto. La prima riunione si è svolta il 20 luglio 2023, ma le parti si sono già date appuntamento per il 24 luglio 2023.

Quali indicazioni seguire in attesa del protocollo congiunto? Analizziamo di seguito le istruzioni contenute nel vademecum del Ministero del lavoro e nel messaggio INPS n. 2729/2023, rinviando per gli altri interventi a quanto già illustrato in occasione della loro pubblicazione.

Rischi lavorativi per stress termico e misure da adottare

Per gli ambienti indoor il datore di lavoro impossibilitato a mettere in atto e misure tecniche necessarie per la riduzione del rischio potrà ricorrere a misure alternative come il ricorso allo smart working. È questa una delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro nel vademecum sui rischi lavorativi legati all’esposizione ad alte temperature pubblicato il 20 luglio 2023.

Il vademecum indica le misure che il datore di lavoro deve adottare per la protezione dei lavoratori dai rischi di infortunio connessi alle temperature, declinate in base alla diversa tipologia di lavoro e lavoratore:

Si va dal lavoratore all’aperto, al lavoro in agricoltura (e silvicoltura) al lavoro nelle industrie di costruzioni.

Ma gli eventi meteorologici estremi possono colpire seriamente anche gli operatori di emergenza, compresi i vigili del fuoco, gli agenti di polizia, il personale medico di emergenza e gli psicologi e, in caso di catastrofi gravi, anche i soccorritori, i tecnici, il personale militare, le forze antiterrorismo, i body handler, gli addetti alle pulizie, i lavoratori edili e volontari nonché gli operatori sanitari per i quali l'uso di DPI in condizioni di caldo può contribuire involontariamente allo stress da calore.

Inoltre anche i lavoratori indoor (vale a dire i lavoratori impiegati  al chiuso) sono a rischio di stress climatico, che può aumentare durante le ondate di caldo, in particolare, per coloro che lavorano in edifici scarsamente raffreddati o in ambienti con elevata produzione di calore industriale, che svolgono lavori fisici pesanti o devono utilizzare DPI in condizioni di caldo.

Per tutti il Ministero del lavoro ricorda le tutele del T.U. sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) che obbliga i datori di lavoro a effettuare una valutazione dei rischi sul luogo di lavoro anche da stress termico (articolo 180 in materia di microclima) e a stabilire misure preventive per proteggere i lavoratori da qualsiasi rischio sul luogo di lavoro.

NOTA BENE: Per l’indagine sulla valutazione dei rischi da stress termico e l’individuazione delle relative misure di mitigazione il Ministero rinvia alla documentazione consultabile sul Portale Agenti Fisici.

Con riferimento alle misure da adottare, il Ministero del lavoro distingue tra

  • ambienti indoor per i quali il rischio di stress termico sul luogo di lavoro può essere ridotto attraverso misure tecniche e organizzative e istituendo un piano d'azione per il calore;
  • ambienti outdoor per i quali, in base alla valutazione del rischio “microclima”, vanno predisposte le necessarie misure di prevenzione come la nomina di un responsabile per la sorveglianza delle condizioni meteoclimatiche, la presenza di termometro e un igrometro sui luoghi di lavoro, l'utilizzo di tettoie e tutte le altre misure elencate nel vademecum;
  • agricoltura e silvicoltura. Per questo settore ogni attività deve essere settata su età, condizioni fisiche, resistenza allo sforzo e i DPI adeguati all’attività svolta, alle condizioni climatiche e all’impegno fisico.

Integrazione salariale per eventi meteo

Con il messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023 (espressamente richiamato dal vademecum ministeriale) l’INPS ricorda ai datori di lavoro la possibilità, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, di ricorrere al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo”.

Tale possibilità è ammessa se le temperature risultino superiori a 35° centigradi ma, evidenzia l’Istituto, anche “temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale”.

Un chiarimento, quest’ultimo, di notevole rilevanza considerato che gli alti tassi di umidità concorrono a aumentare la temperatura “percepita” rispetto a quella reale.

Occorrerà, evidenzia l'Istituto, valutare la temperatura rilevata nei bollettini meteo tenendo conto anche del grado di umidità, combinando i due valori: temperatura e tasso di umidità.

L’INPS inoltre valuterà la tipologia di lavorazione e le condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori in quanto anche temperature inferiori ai 35 gradi possono giustificare il ricorso al trattamento di integrazione salariale se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l'utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

NOTA BENE: Il datore di lavoro potrà fare riferimento anche alle documentazioni o alle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.

Le stesse regole valgono anche per le lavorazioni al chiuso che, è bene sottolineare, per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento.

E si applicano anche al lavoro svolto in agricoltura per il quale è possibile ricorrere alla Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA), secondo la sua specifica disciplina.

L’INPS infine fa presente che a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge di Bilancio 2022 (legge 31 dicembre 2021, n. 234) possono ricorrere alla sospensione/riduzione delle attività per “eventi meteo” anche i datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26 e 40, D.lgs. n. 148/2015).

Prossimi step

Da ultimo vale la pena far presente che Ministero del lavoro ha dato la disponibilità a collaborare alla stesura di un protocollo congiunto con le parti sociali.

Le Parti si incontreranno il 24 luglio 2023.

Particolarmente interessante, infine, la possibilità di una gestione a ore della cassa integrazione ordinaria in tutti i settori, su cui il Ministero ha avviato una fase di valutazione.

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