Insider trading "di se stesso" penalmente rilevante

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Insider trading "di se stesso" penalmente rilevante

Ai fini dell’integrazione del reato di abuso di informazioni privilegiate, non è richiesto che l’informazione sia stata trasmessa all’agente da un terzo, né che essa abbia ad oggetto un fatto prodotto da un terzo.

Così, la Quinta sezione penale della Cassazione sulla configurazione del reato di cui all’art. 184 del D.lgs. n. 58/1998.

Tale ultima disposizione – si rammenta - punisce chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità ovvero dell'esercizio di un’attività lavorativa, professione o funzione, acquista, vende o compie operazioni, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime o comunica tali informazioni ad altri ovvero raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento delle operazioni.

Nel caso specificamente esaminato, la Corte di cassazione, con sentenza n. 31507 dell’11 agosto 2021, ha ritenuto penalmente rilevante il cd. "insider trading di se stesso", in una fattispecie di “rastrellamento” dei titoli di una Spa, operato dall’amministratore delegato e dal presidente del CDA della società, ideatori di un progetto di OPA, tramite una Srl appartenente al medesimo gruppo e in concorso con il suo amministratore unico.

L’acquisto dei titoli, in particolare, era stato effettuato prima della comunicazione al mercato della decisione di procedere ad un’offerta pubblica di acquisto degli stessi e abusando della relativa informazione.

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