Cassazione: processo tributario tra i processi di “impugnazione-merito”

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 19079 del 1° settembre 2009, ha accolto il ricorso presentato da una contribuente contro la decisione con cui i giudici di merito, in relazione ad un avviso di accertamento per Iva, Irpef e Irap, avevano ridotto del 20%, con criterio sostanzialmente equitativo, i maggiori ricavi ed i maggiori corrispettivi accertati. La Corte di legittimità ha sottolineato come il processo tributario non sia annoverabile “tra quelli di impugnazione-annullamento ma tra i processi di impugnazione merito, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio”. Nel caso di specie, la Sezione tributaria della Cassazione, in considerazione del fatto che i giudici di merito avevano ridotto equitativamente i ricavi e i corrispettivi oggetto dell'accertamento senza tuttavia fornire alcuna giustificabile motivazione riguardo ai criteri e alle ragioni prescelti, ha cassato la detta decisione rinviando ad altra sezione della Commissione tributaria regionale l'esame del merito della vicenda.


Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 23 – Precluse ai giudici tributari le valutazioni equitative - Alberici

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