Certificazione Unica 2023, le regole per la corretta compilazione

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Certificazione Unica 2023, le regole per la corretta compilazione

Entro il prossimo 16 marzo 2023, i sostituti d’imposta dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi diversi, corrisposti nel periodo d’imposta 2022.

La Certificazione Unica 2023, il cui modello è stato approvato con il provvedimento n. 14392 del 17 gennaio 2023, potrà essere trasmessa, dai sostituti d’imposta, anche per il tramite degli intermediari delegati, separatamente tra certificazioni di lavoro dipendente e redditi assimilati e certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni o redditi diversi. Sarà, altresì, possibile che il medesimo sostituto, laddove ritenuto più agevole, effettui più invii riferiti alle sole certificazioni dei dati di lavoro dipendente.

Sono obbligati alla trasmissione della predetta certificazione tutti coloro che, nel periodo d’imposta 2022, hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell’art. 21, comma 15, della L.27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, nonché coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali e/o premi assicurativi INAIL.

Struttura della CU e redditi oggetto di certificazione

Come di consueto, la Certificazione Unica 2023 si comporrà delle seguenti sezioni:

  • Frontespizio, nel quale vanno inserite le informazioni sulla tipologia di comunicazione, i dati del sostituto e del rappresentante firmatario della comunicazione, la firma della comunicazione e l'impegno alla presentazione telematica;
  • Quadro CT, utile a comunicare le informazioni riguardanti la recezione in via telematica dei modelli 730/4 per la liquidazione della dichiarazione dei redditi;
  • Certificazione Unica 2023, contenente i dati fiscali e previdenziali relativi al rapporto di lavoro dipendente o assimilati, l'assistenza fiscale prestata, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni o redditi diversi.

Si rammenta che il quadro CT dovrà essere trasmesso solo in presenza di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e sempreché il sostituto d’imposta non abbia già in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con precedente Certificazione Unica. Invero, in tale ultima fattispecie, la variazione del soggetto delegato alla recezione dei modelli 730-4 potrà essere effettuata esclusivamente mediante la comunicazione CSO.

ATTENZIONE: Per effettuare la comunicazione CSO il sostituto d’imposta dovrà essere in possesso del protocollo del modello 770 dell’anno precedente ed il protocollo della comunicazione da sostituire reperibile sul cassetto fiscale alla voce comunicazioni > Modello 730-4.
Si rammenta che durante il periodo di trasmissione delle Certificazioni Uniche, non potranno essere trasmessi moduli CSO, sicché – in attesa di comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate – si consiglia di procedere alle predette trasmissioni successivamente al 20 aprile 2023.

Per l’anno 2023 – relativo alle somme corrisposte nel periodo d’imposta 2022 – il sostituto dovrà provvedere entro il prossimo 16 marzo a consegnare il modello c.d. CU-sintetico al percipiente ed a trasmettere, entro la medesima data, il modello c.d. CU-ordinario all’Amministrazione finanziaria.

Unica deroga è ammessa per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o esclusi dalla dichiarazione precompilata, per i quali la comunicazione potrà essere trasmessa entro il termine di presentazione del modello 770/2023 ovverosia entro il 31 ottobre 2023.

Novità 2023, le modifiche alle detrazioni familiari

Successivamente all’entrata in vigore dell’Assegno Unico e Universale, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022:

  • cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le eventuali maggiorazioni per i figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;
  • non sono più spettanti le detrazioni per famiglie numerose ovverosia le famiglie con almeno quattro figli.

Le detrazioni per familiari a carico (che nel caso di figli minori a 21 anni saranno riferibili, al massimo, ai soli mesi di gennaio e febbraio 2022) vanno indicate al punto 362, sia con riferimento al coniuge che ai familiari a carico ai sensi dell’art.12, comma 1, TUIR.

Si rammenta che nel caso in cui il rapporto di lavoro sia inferiore all’anno solare, il sostituto dovrà calcolare le detrazioni per carichi di famiglia in relazione al periodo di lavoro.

Laddove, per l’appunto, vi siano detrazioni al predetto punto 362, nella sezione dedicata ai familiari a carico della Certificazione Unica 2023 dovranno essere inseriti i dati dei familiari che nel 2022 sono stati fiscalmente a carico del sostituito.

Quest’anno il prospetto presenta una diversa formattazione. In particolare, oltre all’indicazione del grado di parentela e del codice fiscale del familiare, sarà necessario indicare:

  • il numero di mesi per i quali spetta la detrazione per figli ricompresi tra gennaio e febbraio sulla base della previgente formulazione dell’art. 12, TUIR;
  • il numero di mesi per i quali spetta la detrazione per figli a decorrere dal mese di marzo 2022 (esclusivamente per i figli di età uguale o superiore a 21 anni come previsto dal novellato art. 12, TUIR).

Altresì, sempre nella sezione dei familiari a carico, alla colonna “5” “Mesi a carico”, potrà – a questo punto facoltativamente – essere indicato il periodo in cui il familiare risulta a carico esclusivamente ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

Si rammenta, infine, che ai sensi dell’art. 1, comma 20, legge n. 76/2016, per coniuge si intende anche ognuna delle parti dell’unione civile tra persone del medesimo sesso.

Novità 2023, le prestazioni in natura ed i buoni carburante

Il valore dei beni ceduti (c.d. compensi in natura) contemplati dall’art. 51, comma 3, TUIR, andranno, invece, indicati al punto 474. Si rammenta che ai sensi del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, l’ordinario limite di 258,23 euro è stato innalzato sino a 3.000 euro su base annua.

Al predetto punto andranno, allora, inserite le quote di erogazioni in natura o dei compensi in natura, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito. Rientrano in tale punto anche gli eventuali rimborsi erogati dal sostituto per contrastare il c.d. caro bollette.

ATTENZIONE: Come previsto per l’ordinaria disciplina, laddove il valore dei beni ceduti superi l’importo contemplato dall’art. 51, comma 3, come determinato dal D.L. n. 176/2022, l’intero ammontare deve essere assoggettato ad imposizione fiscale ordinaria.

Diversamente, al successivo punto 475 dovranno essere indicate le somme corrisposte e relative ai c.d. buoni carburanti, così come previsto dal decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, che non concorrono alla formazione del reddito imponibile, nel limite di 200 euro su base annua.

Novità 2023, la gestione dell’esonero contributivo

Per quanto concerne la parte previdenziale, pur non essendoci nuove indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che l’indicazione dei contributi a carico dei lavoratori trattenuti dovrà essere considerata al netto degli esoneri contributivi previsti per l’anno 2022 dal comma 121, art. 1, legge di Bilancio 2022, e dall’art. 20, comma 1, del decreto Aiuti-bis.

Invero, giacché le istruzioni fornite dall’Amministrazione finanziaria facciano riferimento a ciò che genericamente deve essere indicato al punto 6 della parte relativa ai dati previdenziali ed assistenziali, nel predetto punto va indicato l’importo dei contributi obbligatori effettivamente trattenuti al lavoratore.

Tipologie di invio e profili sanzionatori

Il flusso telematico della CU 2023 prevede invii ordinari, sostitutivi o di annullamento. Si rammenta che nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione di cui all’art. 2, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza.

Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il termine di trasmissione, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio entro i cinque giorni successivi. Diversamente, per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata si applicherà, ai sensi dell’art. 4, comma 6-quinquies, Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, la sanzione pari ad euro 100,00 e sino ad un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta. Laddove la certificazione venga correttamente trasmessa entro sessanta giorni dall’ordinaria scadenza, la sanzione sarà ridotta della misura di un terzo (complessivi euro 33,33), con tetto massimo per sostituto ad euro 20.000.

QUADRO NORMATIVO

Agenzia delle Entrate – Provvedimento Direttore prot. n. 14392 del 17 gennaio 2023

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

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