Cfp per titolari partita Iva: non rileva il motivo del calo dei ricavi

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Cfp per titolari partita Iva: non rileva il motivo del calo dei ricavi

Può influire, per la fruizione del contributo a fondo perduto perequativo previsto dal “Sostegni bis”, e incidere sulla quantificazione dell’aiuto la fuoriuscita di uno dei soci dallo studio legale associato?

E’ quanto chiesto all’Agenzia delle Entrate che ha provveduto a fornire chiarimenti con risposta n. 45 del 17 gennaio 2023.

Soccorre ricordare che la misura è stata introdotta dal Dl Sostegni-bis (n. 73/2021) per sostenere, con un contributo a fondo perduto “perequativo”, le attività economiche danneggiate dall’emergenza da Coronavirus.

I destinatari sono titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario; il Cfp è commisurato al peggioramento del risultato economico d’esercizio verificatosi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019, al netto dei precedenti contributi a fondo perduto ottenuti durante il periodo di emergenza.

Maggiori dettagli sono stati forniti dal Mef con decreto attuativo del 12 novembre 2021.

Quesito sul Cfp

Un’associazione professionale esercente l'attività di studio legale chiede se può incidere sul riconoscimento del Cfp l’abbandono di un socio avvenuto nel 2020; si aggiunge che tale allontanamento ha portato anche ad una variazione del numero dei clienti dello studio.

Cfp riconosciuto in base ai dati contabili

L’Agenzia delle Entrate, ripercorsa la normativa, ritiene che ai fini del calcolo del contributo perequativo si rende necessario far riferimento esclusivamente ai propri dati contabili e fiscali e al fatto che vi sia stato un peggioramento del risultato economico come detto sopra.

Non assume importanza, dunque, il motivo per cui è avvenuto detto peggioramento (in questo caso l’abbandono del socio).

Viene ricordato che la determinazione della soglia massima dei compensi per l’accesso al contributo deve avvenire considerando i compensi 2019 dell’associazione; invece, per quanto concerne la determinazione del peggioramento del risultato economico dell’anno di imposta 2020 rispetto al 2019, va effettuato sui dati indicati nel rigo RE21 del modello REDDITI SP, anno di imposta 2019 e 2020.

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