Chi affitta il bene immobile deve provvedere a mantenerlo in buono stato

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In materia di locazione di immobili sussiste la responsabilità del locatore per il mantenimento in buono stato del bene affittato, il quale deve essere mantenuto nello stato idoneo all’uso a cui è destinato.

In base a tale principio la Corte di cassazione, con sentenza n. 15372 del 2010, ha asserito che sul locatore grava un obbligo, derivante dal contratto, di vigilanza e di custodia del bene locato, sia per quanto attiene alla parte di sua esclusiva proprietà che con riferimento alle parti comuni dell'immobile; infatti ciò discende, prosegue la sentenza, dagli obblighi derivanti da quelli di riparazione e manutenzione dell'immobile locato.

In particolare nella fattispecie studiata dai giudici, il bene locato era divenuto inagibile a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti da parti comuni dell’edificio. Ma ciò non inficia la responsabilità del proprietario il quale è chiamato a mantenere la cosa locata nello stato idoneo affinchè possa essere utilizzata dal conduttore per lo scopo a cui è destinata; costui, quindi, “dispone di azione risarcitoria consequenziale all'inadempimento, potendo ben richiedere il ripristino dei locali per utilizzarli secondo l'uso convenuto ed il maggior danno da inadempimento”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 12 - Il locatore paga l'inagibilità - Bresciani

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