Chirurgia e medicina estetica, l’esenzione IVA chiede la finalità terapeutica
Pubblicato il 13 giugno 2025
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Pubblicata la risoluzione n. 42/E del 12 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate, che chiarisce i criteri per l’applicazione dell’esenzione IVA alle prestazioni di chirurgia e medicina estetica, alla luce delle novità normative introdotte dall’art. 4-quater del DL n. 145/2023.
Contesto normativo
Il quadro normativo di riferimento per l’esenzione IVA delle prestazioni sanitarie, incluso l’ambito della chirurgia e medicina estetica, è disciplinato dall’art. 10, primo comma, n. 18) del DPR n. 633/1972 (Decreto IVA), il quale si fonda sull’art. 132, par. 1, lett. c) della Direttiva 2006/112/CE. Secondo tale impianto, l’esenzione si applica alle prestazioni rese da professionisti sanitari volte a diagnosticare, curare o riabilitare malattie o problemi di salute.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una ricca giurisprudenza (sentenze C-212/01, C-443/04, C-384/98, C-700/17, e in particolare C-91/12 del 2013), ha ribadito che il criterio determinante per l’esenzione è lo scopo terapeutico della prestazione, escludendo i trattamenti puramente cosmetici dal regime agevolato. Ha inoltre stabilito che tale valutazione non può basarsi sulla sola percezione soggettiva del paziente, ma deve essere fondata su constatazioni mediche oggettive effettuate da personale qualificato.
A livello interno, la normativa è stata rafforzata dall’introduzione dell’art. 4-quater del DL n. 145/2023 (modificato dal DL n. 113/2024), che ha esplicitato l’obbligo di una attestazione medica preventiva per comprovare la finalità terapeutica degli interventi di chirurgia estetica, condizione necessaria per beneficiare dell’esenzione IVA. Per la medicina estetica, la documentazione può essere di diversa natura, purché idonea a dimostrare la finalità curativa.
NOTA BENE: Resta confermata l’esenzione per le prestazioni anestesiologiche, considerate sempre terapeutiche per la loro funzione di salvaguardia delle condizioni vitali.
Chirurgia estetica: esenzione subordinata ad attestazione medica
Secondo la risoluzione, le prestazioni di chirurgia estetica possono beneficiare dell’esenzione IVA solo se hanno una finalità terapeutica, da dimostrare con le seguenti condizioni:
- Obbligo di attestazione medica: è necessario che la finalità terapeutica sia comprovata mediante un'apposita attestazione medica.
- Tempistica vincolante: l’attestazione deve essere rilasciata prima dell’intervento chirurgico.
- Contenuto specifico: dall’attestazione deve risultare chiaramente il collegamento tra una patologia del paziente e la prestazione chirurgica, configurata come rimedio terapeutico o diagnostico.
Importante è il chiarimento secondo cui l’attestazione può essere rilasciata da qualsiasi medico, compreso il chirurgo estetico che esegue l’intervento, in assenza di una limitazione legislativa in tal senso.
Medicina estetica: esenzione più flessibile nella forma della prova
Per quanto riguarda le prestazioni di medicina estetica – trattamenti estetici non chirurgici – l’esenzione IVA è anch’essa condizionata alla finalità terapeutica, ma la prova può essere fornita con maggiore flessibilità:
- È ammessa idonea documentazione che dimostri lo scopo terapeutico (cura o prevenzione di malattie o problemi di salute, anche psico-fisici).
- In alternativa, può essere utilizzata un’attestazione medica, come avviene per la chirurgia estetica.
Anche in questo caso, la documentazione deve essere antecedente alla prestazione, e deve contenere elementi oggettivi che confermino lo scopo terapeutico dell’intervento.
Ambito temporale di applicazione
La risoluzione 42/E precisa che le nuove regole si applicano esclusivamente alle prestazioni rese a partire dal 17 dicembre 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 145/2023.
Con riferimento agli interventi effettuati prima di tale data, la risoluzione stabilisce che:
- rimane valido il regime IVA adottato al momento dell’esecuzione della prestazione, sia esso di esenzione o di imponibilità;
- non è previsto alcun rimborso dell’IVA eventualmente versata, qualora le prestazioni siano state assoggettate ad aliquota ordinaria.
Questa previsione è stata introdotta per garantire certezza giuridica e consolidare i comportamenti fiscali pregressi dei contribuenti, evitando contenziosi retroattivi. Pertanto, le nuove regole si applicano solo alle prestazioni rese dal 17 dicembre 2023 in poi, nel rispetto delle modalità probatorie stabilite per dimostrare la finalità terapeutica.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: