Chiusura agevolata degli avvisi bonari, primi chiarimenti

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Chiusura agevolata degli avvisi bonari, primi chiarimenti

Pronti i chiarimenti del Fisco per chi intende fruire della definizione agevolata degli avvisi bonari. Con la circolare n. 1/E dello scorso 13 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti precisazioni sulla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo “automatizzato” delle dichiarazioni, prevista nell’ambito della legge di bilancio 2023, nonché proposto alcuni esempi di calcolo.

Nello specifico, aderendo alla definizione agevolata, passano dal 10% al 3% le sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo, mentre restano dovuti per intero le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive. La definizione si applica anche nelle ipotesi di “lieve inadempimento” previste dall’articolo 15-ter  del D.P.R. n. 602/1973 (ritardo non superiore a sette giorni nel versamento delle somme  dovute o della prima rata; carenza per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10mila euro nel versamento delle somme dovute o di una rata; tardivo versamento  di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo. Riguardo l’ambito applicativo del beneficio, occorre tener presente che possono essere oggetto di definizione agevolata le somme dovute a seguito del controllo “automatizzato” delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021.

In particolare, rientrano nel perimetro dell’agevolazione le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è  ancora scaduto alla data del 1° gennaio 2023, ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il  termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme  dovute o della prima rata e le comunicazioni recapitate dopo il 1° gennaio 2023. Ammesse anche le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, al 1° gennaio 2023, non si è verificata alcuna causa di decadenza. In questo caso, l’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. 

Si ricorda, da ultimo, che la legge di  Bilancio 2023 ha modificato anche la disciplina della rateazione delle somme dovute a  seguito dei controlli “automatizzati” (articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972) e “formali” (articolo 36-ter del DPR n. 600/73) delle dichiarazioni, prevedendo che il contribuente  possa sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino a un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, rispetto alle 8 rate originariamente previste, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi. Questa agevolazione si applica, oltre che alle rateazioni non iniziate anche a quelle in corso al 1° gennaio 2023.

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