CIG in deroga, come calcolare la disoccupazione agricola 2020

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CIG in deroga, come calcolare la disoccupazione agricola 2020

Con la circolare n. 69 del 23 aprile 2021 l'INPS spiega gli effetti sul calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola per l'anno 2020 della previsione normativa di cui all'articolo 22 del Cura Italia.

Disoccupazione agricola 2020 e Cura Italia

L'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 prevede che ai datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, per i quali non si applichino le altre tutele emergenziali, le Regioni e le Province autonome possano riconoscere trattamenti di CIG in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro.

La CIG in deroga erogata per le ore di riduzione o sospensione delle attività viene equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Disoccupazione agricola 2020: beneficiari 

Beneficiano di norma dell’indennità di disoccupazione agricola gli operai a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno di competenza della prestazione e gli operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nel corso dell’anno cui l'indennità si riferisce.

Con riferimento specifico alla prestazione di disoccupazione agricola 2020 e ai fini del calcolo dell’indennità secondo le modalità previste dal Cura Italia, l'INPS fa presente che:

  1. gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) devono risultare effettivamente iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti al 2020 e, nel medesimo anno, aver fruito di trattamenti di integrazione salariale in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono utili, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola 2020, i trattamenti di integrazione salariale in deroga fruiti dagli OTD, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, entro il 31 dicembre 2020;
  2. gli operai a tempo indeterminato (OTI) assunti o licenziati nel 2020 devono aver prestato, nel 2020, almeno un giorno di lavoro effettivo. Agli OTI la disciplina in materia di calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola per il 2020 di cui al Cura Italia si applica in caso di accesso al trattamento con la causale “COVID-19 CISOA” o con la cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a livello regionale o di Provincia autonoma, se l'azienda abbia già fatto ricorso per altre causali al numero massimo annuale di giornate fruibili. Al pari degli operai agricoli a tempo determinato, i trattamenti di integrazione salariale sono valorizzati ai fini del calcolo della disoccupazione agricola di competenza del 2020 limitatamente ai periodi fruiti entro il 31 dicembre 2020;
  3. per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole e loro consorzi (legge 15 giugno 1984, n. 240), la disciplina in materia di calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola 2020 trova applicazione per coloro che, nell’anno 2020, hanno fruito della cassa integrazione ordinaria concessa con le causali COVID-19. In caso di più rapporti di lavoro in settori diversi sono valorizzati, ai fini del calcolo della prestazione di disoccupazione agricola, esclusivamente i trattamenti emergenziali di cassa integrazione ordinaria fruiti in qualità di operai a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi, salvo che gli stessi lavoratori non abbiano fruito anche di trattamenti di integrazione salariale in deroga o di CISOA in virtù di altri rapporti di lavoro agricolo.

 Disoccupazione agricola 2020: requisito contributivo

L'INPS, con l’obiettivo di garantire tutele omogenee a tutti i lavoratori del settore e acquisito il conforme parere ministeriale, chiarisce che l’equiparazione a lavoro dei periodi di trattamento di cassa integrazione in deroga trova applicazione anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.

Disoccupazione agricola 2020: criteri di calcolo 

L'INPS si sofferma poi sui criteri di calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola riferite all’anno 2020 chiarendo che alle giornate di lavoro effettivo sono aggiunti:

  • i periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga fruiti nel medesimo anno dagli operai a tempo indeterminato (OTI) e dagli operai a tempo determinato (OTD) in conseguenza dell’emergenza epidemiologica;
  • i periodi di CISOA fruiti dagli OTI con le specifiche causali appositamente istituite;
  • e i periodi di CIGO fruiti dagli OTI.

L’incremento delle giornate di lavoro ottenuto sommando i periodi di integrazione salariale a quelli di lavoro effettivo determina un beneficio in termini di giornate indennizzabili per disoccupazione agricola solo per quei lavoratori per i quali la somma non superi per il 2020 il limite delle 183 giornate.

Disoccupazione agricola 2020: retribuzione di riferimento

L’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2020 è pari:

-  per gli OTD al 40% della retribuzione di riferimento;

- per gli OTI al 30% della retribuzione di riferimento.

N.B.  La retribuzione di riferimento è costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di trattamento di integrazione salariale fruiti.

Soggiorni in Paesi extracomunitari non convenzionati

Infine, un cenno ai lavoratori agricoli, provenienti da paesi extracomunitari non convenzionati, impossibilitati a far rientro nel territorio italiano a causa della pandemia.

Anche in questo caso acquisito il conforme parere ministeriale, l'INPS fa presente che, nell’ottica di evitare ulteriori penalizzazioni, con esclusivo riferimento alle domande definite nel 2021 per gli eventi di disoccupazione di competenza dell’anno 2020, il periodo indennizzabile sarà pari a 180 giorni e che quindi, ai fini della liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola 2020, saranno indennizzabili i periodi di soggiorno per turismo in Paese extracomunitario non convenzionato, collocati nel 2020, di durata pari o inferiore a 180 giorni.

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