Cndcec, Regolamento formazione professionale continua. Tutte le novità

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Cndcec, Regolamento formazione professionale continua. Tutte le novità

Il 12 luglio 2023 il Ministro della Giustizia ha espresso il parere positivo per l’approvazione del Regolamento per la formazione professionale continua adottato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 maggio 2023.

Tale Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 30 settembre 2023 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

A darne notizia a tutti gli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili l’informativa n. 119/2023 del Cndcec.

Nel documento vengono riepilogate quelle che sono le principali novità della formazione professionale continua dei commercialisti.

Inoltre, il Presidente del Cndcec avverte che, al fine di adattare il portale FPC alle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento FPC, si renderà necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria dello stesso, per cui potrebbe essere necessario sospendere per qualche giorno l’accesso al portale.

Vediamo, di seguito, alcune delle novità del nuovo Regolamento della formazione professionale continua.

Formazione professionale continua, cosa è

Con l’espressione “formazione professionale continua” si intende ogni attività di approfondimento, perfezionamento, sviluppo, aggiornamento nonché acquisizione di conoscenze teoriche e competenze professionali, anche specialistiche, in tempi successivi al percorso formativo svolto per l’iscrizione nell’Albo professionale. Tali attività sono svolte nell’interesse dei destinatari della prestazione professionale e a garanzia dell’interesse pubblico. Lo svolgimento di tali attività formative costituisce uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.

NOTA BENE: Viene eliminata la differenza fra gli eventi di “formazione” ed eventi di aggiornamento. Tale modifica rimodula il sistema di attribuzione dei crediti formativi, che matureranno esclusivamente in relazione alle ore di effettiva partecipazione ai corsi.

Lo svolgimento della “formazione professionale continua” è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell’Albo.

Pertanto, sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua anche:

  • i professionisti sospesi dall'esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare ai sensi degli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. n. 139/2005
  • ovvero i professionisti sospesi dall'esercizio della professione per mancata comunicazione del domicilio digitale ai sensi dall’articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76

NOTA BENE: La “formazione professionale continua” può essere erogata mediante corsi in presenza, formazione a distanza (F.A.D.) o in modalità mista (in presenza e in F.A.D.).

Un’altra novità, al riguardo, è rappresentata dall’eliminazione dei test di verifica della presenza per gli eventi e-learning sincroni e asincroni. Di conseguenza, i crediti formativi saranno conseguiti in relazione ai tempi di fruizione dell’evento tracciati dalle piattaforme utilizzate da tutti i soggetti formatori.

Tale regola subisce eccezioni solo in presenza degli eventi formativi per i quali specifiche normative di settore prevedono il superamento di test di apprendimento.

Periodo formativo e crediti formativi professionali

Il periodo di formazione professionale continua è triennale.

I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti.

L’anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Per i nuovi iscritti nell'Albo, per coloro che passano dall'Elenco Speciale nell'Albo, per coloro che si riscrivono nell’Albo e per coloro che, pur essendo iscritti nell'Albo, cessano dalla condizione di non esercenti l'attività professionale, l'obbligo formativo ha inizio il primo giorno del mese successivo all'iscrizione nell'Albo, al passaggio nell'Albo, ovvero alla cessazione della condizione di non esercente l’attività professionale, con conseguente riduzione proporzionale del numero di crediti triennali.

ATTENZIONE: La modifica sulla decorrenza dell’obbligo formativo dal primo giorno del mese successivo all'iscrizione nell’albo e non più dall'anno successivo sarà efficace a partire dal 1° gennaio 2024;

NOTA BENE: L’iscritto consegue un credito formativo (CFP) per ogni ora, o frazione di ora superiore a 30 minuti, di effettiva partecipazione alle attività formative.

E’ stato, poi, riformulato l’obbligo formativo ed eliminato il minimo di 20 crediti formativi annuali, con conseguente riduzione di adempimenti per gli Ordini che non dovranno più procedere con le verifiche annuali.

La nuova formulazione dell’art. 5, infatti, prevede che l’obbligo formativo è assolto con il conseguimento di 90 CFP nel triennio, senza alcun limite annuale.

Conseguentemente sono state eliminate tutte le disposizioni, che consentivano la riportabilità dei crediti formativi da un anno all’altro dello stesso triennio.

NOTA BENE: La riportabilità dei crediti formativi da un triennio ad un altro nel nuovo Regolamento è prevista esclusivamente per i crediti conseguiti attraverso i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, sempre che l’iscritto abbia terminato con profitto il corso di alta formazione.

Riduzioni dei crediti formativi sono concesse a coloro che sono iscritti nell’Albo che abbiano già compiuto i 65 anni di età o compiano il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso per l’assolvimento dell'obbligo di formazione: il totale dei crediti formativi da raggiungere in questo caso, è pari  a 30 CFP in ciascun triennio formativo.

ATTENZIONE: Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto:

  • l’ordinamento;
  • la deontologia;
  • l’organizzazione dello studio professionale;
  • la normativa antiriciclaggio;
  • le tecniche di mediazione.

Una modifica del nuovo Regolamento riguarda i termini per la presentazione delle richieste di accreditamento.

E’ previsto che tutte le richieste di accreditamento degli eventi formativi organizzati dagli Ordini, dalle SAF o dai Soggetti autorizzati, dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’evento.

Allegati

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