Commercialista non iscritto all’Albo, sì al compenso per la consulenza fiscale ante 2008

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Commercialista non iscritto all’Albo, sì al compenso per la consulenza fiscale ante 2008

Il commercialista che ha svolto adempimenti tributari nel periodo compreso tra il 2005 e il 2007, pur non essendo iscritto all’Albo professionale, deve essere retribuito.

Lo chiarisce la Corte di Cassazione, Seconda sezione civile, nella sentenza n. 22459, depositata il 9 settembre 2019.

I Supremi giudici respingono il ricorso presentato da un ingegnere che, per il periodo indicato, si era fatto assistere per lo svolgimento di adempimenti tributari da un consulente fiscale non iscritto all'Albo.

A nulla è valsa la difesa del ricorrente che eccepiva la nullità del contratto e il mancato diritto al compenso per le attività svolte fra il 2005 e il 2007, in quanto rientranti tra quelle riservate agli iscritti ai sensi del Dlgs n. 139/2005. La Corte, infatti, ha ritenuto infondati i motivi del ricorso.

Commercialista, diritto al compenso se ha esercitato prima dell’istituzione dell’Albo territoriale

La Cassazione ribadisce che l’attività di consulenza fiscale (tenuta delle scritture contabili dell’impresa, redazione dei modelli IVA o della dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini IRAP, IMU o di altre imposte, ecc..) è riservata agli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili solo a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs. n. 139/2005, come specificato anche in precedenti pronunce penali (Cassazione pen. SU n. 11545/2012 e successivamente Cassazione pen. n. 26617/2016 e 14815/2017).

Pertanto, si legge nelle motivazioni della pronuncia n. 22459/2019, “l'erroneo presupposto dal quale parte la difesa del ricorrente, e che deve in parte riscontrarsi anche nella decisione dei giudici di appello, è quello di reputare che l'efficacia delle previsioni di cui al Dlgs n. 139/2005 vada fatta risalire alla data della sua emanazione, trascurandosi però di prendere in esame le specifiche disposizioni di carattere transitorio contenute nello stesso testo legislativo, il quale all'art. 58 prevede che la soppressione dei preesistenti ordini dei dottori commercialisti e dei collegi dei ragionieri e periti commerciali sarebbe avvenuta in data l° gennaio 2008, provvedendosi contestualmente all'istituzione dell'ordine territoriale dei commercialisti, cui risultano essere state devolute in via esclusiva le competenze per le attività di cui all'art. 1”.

E’, dunque, prevista una particolare disciplina transitoria – secondo la Corte – per cui la corretta applicazione del principio di diritto espresso dalle Sezioni unite penali, quanto alla rilevanza delittuosa della condotta di colui che svolge attività riservate agli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in data successiva all’entrata in vigore, impone di dover aver riguardo, dal punto di vista cronologico, allo svolgimento di attività in data successiva al 1° gennaio 2008 (data di istituzione dell’Albo unico). Pertanto è doveroso ritenere, al contrario, che “le prestazioni rese in data anteriore, sebbene in data successiva alla formale emanazione del citato decreto legislativo, fossero ancora lecite, legittimando il diritto al pagamento del corrispettivo”.

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