Commercialisti: analisi su definizione agevolata delle liti fiscali pendenti

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Commercialisti: analisi su definizione agevolata delle liti fiscali pendenti

Una definizione agevolata delle controversie tributarie, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, proposte nei confronti dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e degli enti territoriali che vi aderiranno entro il 31 marzo 2023, ha trovato spazio nella legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022), articolo 1, commi da 186 a 205.

Dal Cndcec e Fondazione Nazionale dei Commercialisti è giunto un documento, in data 8 marzo 2023, che analizza il contenuto della norma.

Già in precedenza, si ricorda, è stata prevista una definizione agevolata, contenuta nell’articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119; quella del 2023 però se ne diversifica in quanto:

  • l’atto impositivo non è più un requisito di carattere oggettivo per la definizione;
  • la definizione agevolata è estesa alle controversie contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Pertanto, la nuova norma comprende tutte le controversie in quanto tali, indipendentemente dal fatto che abbiano, o meno, ad oggetto un atto impositivo, purchè la controparte sia l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – compresi gli enti territoriali che vi abbiano aderito - e nel rispetto degli altri presupposti.

Controversie definibili e carattere temporale

Non contenendo la norma specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili, vi rientrano tutte le controversie tributarie senza alcuna limitazione in merito agli atti impugnabili.

E’ definibile la lite pendente alla data del 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio. In merito, l’Ifel ha specificato che: “occorre considerare pendente anche il ricorso notificato lo stesso 1° gennaio 2023”.

Importo a titolo di definizione

Chi aderisce alla definizione in parola è tenuto a versare una somma pari al

  • 100% del valore della controversia per ricorso notificato al 1° gennaio 2023;
  • 90 per cento in caso di ricorso iscritto (e pendente) in primo grado al 1° gennaio 2023;
  • 40 per cento in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate in primo grado, nell’ultima pronuncia, non definitiva, depositata alla data del 1° gennaio 2023;
  • 15 per cento in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate in secondo grado, nell’ultima pronuncia, non definitiva, depositata alla data del 1° gennaio 2023;
  • 5 per cento per il giudizio pendente in Cassazione, in caso di soccombenza dell’Agenzia sia in primo che in secondo grado.

Definizione delle liti pendenti

Al fine di perfezionare la procedura, si richiede la presentazione della domanda entro il 30 giugno 2023, secondo il modello approvato, per le controversie nei confronti dell’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 30294 del 1° febbraio 2023.

La data del 30 giugno prossimo deve essere effettuato anche per il pagamento del dovuto: in unica soluzione o prima rata.

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