Commercialisti, nuove regole sulle verifiche fiscali dopo sentenza CEDU

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Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno diffuso il 12 novembre 2025 il documento con titolo “Le verifiche fiscali all’indomani della sentenza Italgomme: il nuovo articolo 12 dello Statuto del contribuente”, che esamina le recenti modifiche normative in materia di controlli fiscali.

A partire dal 3 agosto 2025, infatti, gli atti autorizzativi e i verbali relativi agli accessi in locali destinati ad attività commerciali, artistiche o professionali devono contenere una motivazione chiara e puntuale. È ora obbligatorio indicare in modo esplicito le ragioni, le circostanze e le condizioni che hanno reso necessario l’intervento degli organi di controllo.

Questa innovazione deriva dalla nuova formulazione dell’articolo 12, secondo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, modificato in sede di conversione del DL 17 giugno 2025, n. 84, tramite l’introduzione dell’art. 13-bis, dedicato alla “Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso”.

Nella Relazione illustrativa si richiama l’esigenza di dare seguito al richiamo rivolto all’Italia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza Italgomme pneumatici Srl e altri c. Italia del 6 febbraio 2025, con cui la CEDU ha sollecitato l’adozione di misure atte a garantire che accessi, ispezioni e verifiche siano sempre sorretti da motivazioni adeguate.

Il documento Cndcec-Fnc del 12 novembre 2025 analizza l’intervento legislativo, partendo dai contenuti della pronuncia europea per arrivare a evidenziare le implicazioni operative che ne derivano.

Cedu, riscrivere norme sulle verifiche fiscali in Italia

La sentenza Italgomme della CEDU (sentenza 6 febbraio 2025 - causa 36617/2018) ha rappresentato una svolta importante nel modo in cui devono essere condotti gli accessi e le verifiche fiscali in Italia.

La CEDU ha stabilito che il contribuente deve conoscere fin da subito le ragioni dell’ispezione e che anche i locali commerciali o professionali devono essere tutelati come il domicilio privato.

Inoltre, ha richiesto che l’autorizzazione all’accesso sia motivata in modo chiaro e che sia possibile un controllo giurisdizionale immediato sul suo corretto rilascio.

L’effetto complessivo è un forte rafforzamento delle garanzie del contribuente e una riduzione della discrezionalità degli organi di controllo.

La sentenza è diventata definitiva e ha quindi costretto il legislatore a intervenire rapidamente, come poi è avvenuto con l’introduzione del nuovo obbligo di motivazione “rafforzata” negli atti di accesso.

Intervento normativo sullo Statuto del Contribuente

L’intervento normativo introdotto nel 2025 ha modificato in modo significativo l’articolo 12 dello Statuto del contribuente, recependo direttamente le indicazioni della sentenza CEDU Italgomme. In particolare, nel comma 1 è stato aggiunto un nuovo periodo che impone un obbligo preciso:

  • ogni atto di autorizzazione e ogni processo verbale redatto in occasione di un accesso fiscale devono contenere una motivazione chiara, esplicita e adeguata delle ragioni che giustificano l’entrata nei locali del contribuente.

Questo significa che, a partire dal 3 agosto 2025, non è più ammissibile un accesso basato su formule generiche o motivazioni sommarie. Gli organi verificatori – come l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza – devono spiegare quali circostanze concrete, quali elementi informativi e quali condizioni operative hanno reso necessario l’intervento presso la sede dell’impresa o dello studio professionale. Per gli atti precedenti, invece, continuano a valere le regole già esistenti, che non prevedevano questa forma di motivazione rafforzata.

Si tratta di una novità rilevante, perché obbliga le autorità a rendere trasparenti le “vere” ragioni dell’avvio della verifica, offrendo così al contribuente la possibilità di comprendere pienamente il contesto e, se necessario, contestare eventuali irregolarità.

Contenuto e perimetro della nuova motivazione

La riforma introdotta dopo la sentenza Italgomme ha ridefinito in modo significativo ciò che deve essere indicato negli atti di autorizzazione e nei processi verbali relativi agli accessi fiscali. La nuova motivazione, prevista dal secondo periodo dell’art. 12, comma 1, non riguarda più semplicemente un richiamo generico alle esigenze di controllo: deve, invece, spiegare in modo puntuale quale sia stata la “miccia” che ha fatto scattare la verifica.

In concreto, gli organi ispettivi devono indicare gli elementi di fatto che li hanno portati a decidere di avviare un controllo sul contribuente. Si tratta, per esempio, di dati emersi da controlli su un fornitore, da incroci con altre banche dati, da anomalie dichiarative o da precedenti accertamenti. Tutti questi elementi, che costituiscono il presupposto operativo dell’accesso, devono essere riportati nell’atto affinché il contribuente possa capire perché la sua posizione è stata selezionata.

La norma richiede inoltre di indicare non solo le “condizioni” che hanno reso necessario l’accesso, ma anche le “circostanze”, cioè le effettive esigenze di indagine e di controllo sul luogo. In altre parole, occorre chiarire perché la verifica non poteva essere svolta tramite una semplice richiesta documentale, ma necessitava della presenza fisica dei verificatori.

Un aspetto delicato – si legge nel documento del 12 novembre 2025 - riguarda proprio il modo in cui questa motivazione deve essere formulata. La legge precisa che essa deve essere “espressa” e “adeguata”. “Espressa” significa che tutti gli elementi devono essere chiaramente indicati nell’atto fin dall’inizio, senza rinvii a comunicazioni successive. Il contribuente, quindi, deve essere messo in grado di comprendere immediatamente le ragioni del controllo.

Il concetto di “adeguatezza”, invece, è più complesso: implica una valutazione qualitativa del contenuto. Non basta enunciare i motivi; essi devono essere anche proporzionati e coerenti con l’intervento eseguito. Proprio questa natura valutativa rende più facile contestare la motivazione quando appaia troppo vaga, insufficiente o non pertinente — pur sempre nei limiti degli strumenti attualmente disponibili.

In sintesi, la nuova motivazione non è un orpello formale, ma un vero e proprio strumento di garanzia: obbliga gli organi di controllo a rendere trasparente l’origine del loro intervento e offre al contribuente un quadro chiaro fin dal primo momento della verifica.

Margini di contestazione

La nuova norma sull’obbligo di motivazione negli accessi fiscali non prevede alcuna sanzione esplicita in caso di motivazione mancante o insufficiente.

Tuttavia, il contribuente può comunque contestare l’operato degli organi verificatori facendo leva sull’art. 7-quinquies dello Statuto del contribuente, che stabilisce l’inutilizzabilità delle prove raccolte in violazione di legge.

In pratica, se la motivazione dell’accesso non è adeguata, le prove acquisite durante la verifica possono essere dichiarate inutilizzabili e l’accertamento che ne deriva può essere annullato. La contestazione avviene quindi indirettamente, in sede di impugnazione dell’atto impositivo, attraverso la richiesta di escludere gli elementi probatori raccolti in modo irregolare.

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