Compensazioni orizzontali, nuovi limiti

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Compensazioni orizzontali, nuovi limiti

Dai commi da 94 a 98, dell’articolo 1, della Legge di Bilancio 2024 – n. 213 del 30 dicembre 2023 - arriva una rilevante limitazione all’uso della compensazione orizzontale da parte dei contribuenti.

La legge introduce un nuovo comma dopo il 49-quater del Dl n. 223/2006, convertito:

 “49-quinquies. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma”.

La compensazione

Attraverso l’istituto della compensazione (articolo 17, D.lgs. n. 241/1997) imprese e professionisti possono pagare i debiti tributari, i contributi previdenziali e le somme dovute nei confronti di altri enti impositori mediante utilizzando l’esistenza di crediti tributari.

Quando è possibile compensare imposte di natura diversa (ad esempio un credito Iva con debito contributivo) si parla di compensazione orizzontale.

Il limite di compensazione orizzontale dei crediti di imposta e dei contributi in F24 è ora previsto a € 2.000.000.

Cosa succede alla compensazione orizzontale dopo luglio 2024

La neonata disposizione della legge di bilancio 2024, dunque, porta novità rilevanti in materia di compensazione orizzontale, che avranno effetto da luglio 2024.

Se un contribuente ha iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, non sarà possibile avvalersi dell'istituto della compensazione d'imposta.

Per poter nuovamente fruire della compensazione d'imposta va estinto il ruolo per intero.

ATTENZIONE: Per come è scritta la norma – “e siano ancora dovuti pagamenti” – deriva che nemmeno il fatto di avere in corso una dilazione concessa dall’agente della riscossione può contribuire a permettere di fruire della compensazione.

Imprese e professionisti, anche se in regola con i pagamenti legati alla dilazione, non potranno compensare essendo necessario una “completa rimozione delle violazioni contestate”.

Si tratta, come si vede, di una chiusura piuttosto seria.

Dalla relazione illustrativa alla Legge di bilancio 2024 si legge che negli ultimi anni sono emersi sempre più frequenti frodi attuate mediante l’istituto della compensazione, utilizzando crediti fiscali inesistenti per saldare posizioni debitorie, anche di competenza di altri enti, in particolare previdenziali.

Scovare le dette condotte illecita non risulta un lavoro semplice e comunque si generano ingenti danni alle casse erariali.

Utilizzo dei servizi delle Entrate

Inoltre, si obbligano i contribuenti a utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate quando con l’F24 si compensano crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL.

Finora, l’operazione doveva essere effettuata tramite i servizi telematici solo se, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale fosse di importo pari a zero.

La legge di bilancio 2024 introduce anche un termine iniziale per effettuare la compensazione in F24 dei crediti INPS ed INAIL.

In particolare, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata per quanto riguarda artigiani e commercianti nonché liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l’INPS.

Con riferimento alla compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'INAIL, è necessario che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

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