Compensazioni vietate anche nelle Reti d’Impresa
Pubblicato il 13 novembre 2025
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La compensazione di crediti e debiti tributari tra soggetti diversi torna al centro dell’attenzione. Con la risposta n. 291 del 12 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ribadisce un principio ormai consolidato: anche nelle Reti d’Impresa, non è ammessa la compensazione tra crediti d’imposta appartenenti a soggetti differenti, nemmeno se l’operazione è regolata da contratti interni o avviene mediante F24 con codice tributo “50 – coobbligazione”.
L’operazione, infatti, integra un accollo fiscale con compensazione, pratica espressamente vietata dalla normativa vigente, che consente l’accollo solo se il pagamento avviene senza l’utilizzo dei crediti dell’accollante.
Costituzione di una Rete d’impresa
Una società, in qualità di soggetto promotore, intende costituire una Rete d’Impresa al fine di creare un sistema organizzato attraverso il quale i partecipanti possano adottare procedure condivise per la gestione delle proprie posizioni fiscali, ottimizzare i flussi tributari e utilizzare in modo più efficiente i crediti d’imposta maturati dai singoli aderenti.
All’interno del contratto di rete è previsto che i membri (“retisti”) possano effettuare compensazioni multilaterali dei rispettivi crediti tributari. In altre parole, ciascun soggetto utilizzerebbe i propri crediti fiscali per adempiere a obblighi sorti nell’ambito dei rapporti contrattuali intercorsi con altri retisti o con la stessa Rete.
La società promotrice dichiara inoltre l’intenzione di utilizzare il modello F24 con indicazione del codice tributo “50 – coobbligazione”, così da evidenziare il collegamento tra il soggetto che presenta il modello e quello a favore del quale viene effettuato il versamento. Tale modalità sarebbe applicata, secondo l’istante, nell’ambito di contratti di appalto o di prestazione di servizi stipulati tra la Rete e i retisti o tra i singoli retisti.
Sulla base di questo schema operativo, la società pone tre quesiti principali.
- Se sia conforme alla normativa fiscale utilizzare il codice tributo “50 – coobbligazione” per eseguire compensazioni di crediti d’imposta tra soggetti appartenenti alla Rete, in applicazione del contratto di rete.
- Se l’operatività descritta – basata su rapporti contrattuali interni alla Rete, quali appalti o servizi – possa essere considerata una forma legittima di gestione condivisa della fiscalità tra imprese aderenti.
- Se tale meccanismo possa essere considerato distinto dall’accollo fiscale vietato dall’art. 8, comma 2, della Legge 212/2000, sostenendo che l’operazione riguarda esclusivamente l’utilizzo di crediti effettivamente appartenenti al soggetto che presenta l’F24 e non comporta assunzione del debito altrui.
Divieto di compensazioni tra soggetti diversi
Entrando nel merito, l’Agenzia è chiamata a verificare se il modello operativo proposto dalla società istante — vale a dire l’utilizzo dei propri crediti tributari per compensare debiti fiscali di altri retisti tramite modello F24 con codice tributo “50 – coobbligazione” - possa essere considerato conforme alle norme in materia fiscale. L’istante sostiene infatti che tale meccanismo si distingua dall’“accollo fiscale” disciplinato dall’art. 8 dello Statuto del contribuente. L’Agenzia deve inoltre chiarire se l’impiego del codice tributo 50 sia corretto in questo contesto.
Nella risposta n. 291 del 12 novembre 2025, l’Amministrazione richiama l’articolo 8, comma 2, della Legge 212/2000, che consente l’accollo di un debito tributario altrui, precisando però che il contribuente originario resta comunque obbligato nei confronti dell’Erario.
A questo quadro normativo si aggiunge l’articolo 1 del decreto-legge 124/2019, il quale stabilisce in modo esplicito che, quando un soggetto decide di assumere il pagamento del debito fiscale altrui, non può ricorrere alla compensazione mediante l’utilizzo dei propri crediti d’imposta.
L’Agenzia richiama inoltre un recente intervento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (ordinanza n. 3930 del 16 febbraio 2025), che ribadisce un principio fondamentale: anche quando due soggetti hanno crediti e debiti relativi alla stessa annualità, la compensazione è permessa solo se esiste identità soggettiva. In altri termini, il credito e il debito devono appartenere allo stesso contribuente. Secondo la Corte, né l’accollante può utilizzare i propri crediti per estinguere debiti dell’accollato, né quest’ultimo può pretendere che i debiti a proprio carico siano saldati mediante crediti appartenenti ad altri.
Questa posizione è perfettamente coerente con la prassi dell’Agenzia delle Entrate. Già con la risoluzione n. 140/E/2017 era stato chiarito che la compensazione prevista dall’articolo 17 del D.lgs. 241/1997 opera solo tra crediti e debiti riferibili al medesimo soggetto. La risoluzione affermava, inoltre, che qualunque versamento effettuato in violazione di tale divieto è considerato non effettuato, con applicazione delle relative sanzioni.
L’Agenzia richiama poi anche una risposta a interpello molto recente, la n. 246 del 17 settembre 2025, nella quale era stato esaminato un modello operativo estremamente simile a quello proposto dall’istante. In quella sede, l’Amministrazione aveva già evidenziato che qualunque schema basato sulla compensazione di debiti e crediti intestati a soggetti diversi — indipendentemente dalla denominazione giuridica utilizzata o dalla struttura negoziale adottata — integra un accollo fiscale irregolare.
Alla luce di tutto ciò, l’Agenzia conclude che il modello descritto dall’istante configura una compensazione tra debiti e crediti appartenenti a soggetti distinti, operazione che la normativa attuale vieta in modo assoluto. Pertanto, l’interpretazione proposta dal contribuente non può essere accolta.
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