Compensi agli amministratori con bonifico, importi deducibili nell’esercizio dell’accredito

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Compensi agli amministratori con bonifico, importi deducibili nell’esercizio dell’accredito

Se il compenso dell’amministratore della società di capitali viene pagato a mezzo di bonifico bancario, il relativo importo è deducibile, secondo il principio cd. di cassa allargato, nell’esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario senza che rilevi la data della disposizione o della valuta.

Così la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 20033 delll’11 agosto 2017, con la quale è stato accolto il ricorso avanzato dall’Agenzia delle Entrate contro una decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari.

La decisione della Suprema corte

Quest'ultima aveva annullato degli avvisi di accertamento con i quali era stata contestata ad una Spa, tra le altre condotte, di aver indebitamente detratto, in violazione del principio di competenza, i compensi erogati all’amministratore.

Contro questa statuizione la ricorrente amministrazione aveva lamentato una violazione e falsa applicazione degli articoli 62 e 95 del Tuir in quanto era stata ritenuta legittima la deduzione dei compensi dell’amministratore per il 2001 e il 2002 effettuata con bonifici con valuta, rispettivamente, dell’11 gennaio 2002 e del 9 gennaio 2003, ancorché le somme erano state ricevute dal destinatario dopo la data ultima del 12 gennaio del rispettivo anno.

Secondo la Corte, è evidente che la prescrizione contenuta negli articoli in oggetto “ha come prioritario riferimento il momento in cui gli introiti (denaro o valori) entrano nella sua sfera di appartenenza, sì da essere suscettibili di atti di disposizione”.

Conseguentemente:

  • ove la somma sia corrisposta in contanti, è rilevante il momento della consegna, corredato dalla relativa ricevuta confirmatoria da parte del ricevente;
  • ove il pagamento sia stato effettuato mediante assegno bancario o circolare, rileva la data apposta sull’assegno perché è da tale momento, attesa la presunzione di identità tra data apposta e momento della consegna, che si assiste al passaggio del titolo (e del credito incorporato) e divengono possibili le ulteriori negoziazioni;
  • ove il pagamento avvenga con bonifico bancario, si deve far riferimento al giorno in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario, ossia dal momento dell’accredito.

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